Penale

Via libera al reato di femminicidio, la pena prevista è l’ergastolo

Il Parlamento ha approvato in via definitiva il Ddl “Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime”

Via libera definitivo all’unanimità (con 237 voti favorevoli e nessun contrario) dall’Aula della Camera al disegno di legge di “Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime. Il provvedimento già approvato dal Senato è legge. Il Ddl di iniziativa governativa era stato trasmesso dal Senato il 23 luglio 2025 e non modificato, si compone di 14 articoli.

“Oggi votiamo un provvedimento storico”, “mandiamo un messaggio potente”. Lo ha detto la ministra Eugenia Roccella. “Siamo fra i primi in Europa e anche al mondo a varare una legge che tipizza il reato di femminicidio. Uccidere una donna non è moralmente più grave di uccidere un uomo, ma il riconoscere la specificità vuol dire ricordare da dove nasce questo reato, perché c’è una donna morta ogni tre giorni in Italia”. Il femminicidio, ha aggiunto la ministra, “nasce da una profonda storica millenaria asimmetria di potere fra uomo e donna che noi stiamo cercando di cancellare. Non è facile. Noi lo facciamo con gli strumenti che abbiamo, in primo luogo lo strumento legislativo”.

L’articolo 1, comma 1, lett. a), introduce all’interno del codice penale il nuovo articolo 577-bis inerente al reato di femminicidio. Nel dettaglio si introduce una fattispecie specifica di omicidio, volta a sanzionare con la pena dell’ergastolo chiunque cagioni la morte di una donna, commettendo il fatto come atti di discriminazione, di odio o di prevaricazione, ovvero mediante atti di controllo, possesso o dominio verso la vittima in quanto donna. Inoltre, il reato di femminicidio risulta integrato anche quando la condotta omicidiaria è commessa in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali.

L’articolo 1, comma 1 lett. b), reca modifiche al reato di “Maltrattamenti contro familiari e conviventi” ex art. 572 c.p. da un lato, estendendo il novero dei soggetti passivi del reato e, dall’altro lato, introducendo una nuova circostanza aggravante qualora la condotta sia commessa con le modalità stabilite per il reato di femminicidio ex art. 577-bis c.p.

L’articolo 1, comma 1 lett. c), prevede l’applicazione della confisca obbligatoria dei beni utilizzati per commettere il medesimo reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p.

L’articolo 1, comma 1, alle lettere da d) a h) prevede l’introduzione di una serie di circostanze aggravanti per determinate fattispecie di reato, qualora queste ultime siano realizzate con le modalità di condotta stabilite per il reato di femminicidio ex art. 577-bis c.p.

L’articolo 2, prevede l’annuale presentazione alle Camere di una relazione del Ministro della giustizia sullo stato di applicazione delle norme in materia di femminicidio e di contrasto alla violenza nei confronti delle donne contenute nel disegno di legge in esame.

L’articolo 3 apporta una serie di modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione e di coordinamento e transitorie del medesimo codice. In particolare, viene attribuita al tribunale in composizione monocratica la competenza sui procedimenti per i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi aggravati ai sensi del secondo e quinto comma. Si prevede, inoltre, un deciso ampliamento dei diritti di informazione della persona offesa qualora si proceda per uno dei reati legati alla violenza di genere. Si specifica, dunque, che tra gli enti e le associazioni senza scopo di lucro autorizzati dalla legge ad esercitare i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato devono essere considerati anche i centri antiviolenza e le case rifugio pubblici e privati. Sono inoltre modificati i requisiti per disporre la custodia cautelare in carcere.

L’articolo 4 modifica la legge n. 122 del 2016 e il TU spese di giustizia al fine di assicurare una più piena tutela agli orfani di femminicidio ampliando l’ambito di applicazione delle deroghe alle condizioni richieste per la concessione dell’indennizzo in favore delle vittime dei reati intenzionali violenti.

L’articolo 5 interviene sul regime di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei condannati per il nuovo delitto di femminicidio e per altre fattispecie di reato espressive della violenza di genere, subordinandola alla valutazione giudiziale positiva dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità del detenuto o internato, condotta per almeno un anno. La disposizione introduce, inoltre, l’obbligo di dare immediata comunicazione alla persona offesa dei provvedimenti applicativi di misure alternative alla detenzione e di altri benefici che comportano l’uscita del condannato dall’istituto penitenziario. Analoga comunicazione è prescritta nei confronti dei prossimi congiunti della persona offesa deceduta in conseguenza del reato di femminicidio o di omicidio aggravato. Infine, con una modifica intervenuta nel corso dell’esame presso il Senato, è stata prevista una riduzione della durata massima dei permessi premio concessi ai minori di età condannati per il reato di femminicidio.

L’articolo 6 prevede la possibilità di promuovere campagne di sensibilizzazione e di iniziative e formative e didattiche in ordine alla pericolosità dell’utilizzo di sostanze stupefacenti, psicotrope o comunque atte ad alterare la coscienza, al fine di prevenire e contrastare aggressioni di tipo sessuale.

L’articolo 7 prevede l’istituzione presso il Ministero della salute di un tavolo tecnico permanente al fine di prevenire e contrastare il fenomeno della violenza sessuale attraverso l’uso di sostanze stupefacenti.

L’articolo 8 prevede un potenziamento delle iniziative formative, per i magistrati e in ambito sanitario, in materia di violenza contro le donne e violenza domestica.

L’articolo 9 consente alle vittime di violenza che hanno compiuto gli anni quattordici di poter accedere ai centri antiviolenza senza necessaria preventiva autorizzazione dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale per ricevere informazioni e orientamento.

L’articolo 10 reca le modifiche di coordinamento delle norme di organizzazione dell’ufficio del pubblico ministero conseguenti all’introduzione del reato di femminicidio e delle aggravanti per fatto commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali, nonché alle modifiche procedurali previste dal disegno di legge.

L’articolo 11 estende l’applicazione della c.d. “registrazione a debito” ai provvedimenti dell’autorità giudiziaria volti a dare esecuzione alla condanna al risarcimento del danno prodotto dai fatti di omicidio di cui all’articolo 575, aggravato ai sensi dell’articolo 577, primo comma, n. 1, o secondo comma, o di femminicidio di cui all’articolo 577-bis del codice penale. Individua, inoltre, un regime transitorio con salvezza dei pagamenti già effettuati.

L’articolo 12 estende l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito anche alle persone offese dai reati di tentato omicidio aggravato ai sensi dell’articolo 577, comma primo, n. 1) e di tentato femminicidio.

L’articolo 13 reca una disposizione di coordinamento prevedendo che in tutti i casi in cui la legge fa riferimento all’art. 575 c.p. ovvero in cui vi è il riferimento all’omicidio, il richiamo si intende operato anche con riferimento al reato di femminicidio, come introdotto dall’articolo 1. Inoltre, si inserisce il reato di femminicidio tra quelli per i quali è ritenuta necessaria la ricostruzione del rapporto tra l’autore e la vittima ai fini delle rilevazioni statistiche.

L’articolo 14, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 4, 11 e 12, reca la clausola d’invarianza finanziaria riferita al complesso del provvedimento. Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite Il provvedimento appare riconducibile prevalentemente alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e penale (art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.).

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