Violenza sessuale quando manca il “consenso libero e attuale”, ok della Camera alla Pdl
Il testo che riscrive integralmente l’articolo 609-bis del Cp passa ora all’esame del Senato. Il consenso diventa così l’unico elemento necessario a qualificare la fattispecie
Con 227 voti a favore la Camera ha approvato all’unanimità la proposta di legge Boldrini: “Modifica dell’articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso” (1693). Il testo modifica il delitto di violenza sessuale, introducendo la nozione di “consenso libero e attuale” ad atti sessuali, in linea con le statuizioni della Convenzione di Istanbul. Il consenso diventa così l’unico elemento necessario a qualificare la fattispecie: qualunque atto sessuale che venga posto in essere senza che vi sia il consenso libero e attuale della persona coinvolta integra pertanto il delitto di violenza sessuale. Il testo passa ora all’esame del Senato.
Un emendamento in Commissione delle relatrici Di Biase e Varchi, ha interamente sostituito il testo base del quale viene comunque mantenuto, quale elemento centrale, il consenso, anche se declinato in una diversa forma. In un unico articolo si riscrive dunque integralmente l’art. 609-bis del codice penale che ora si compone di tre commi.
“Siamo felicissimi di questo grande passo avanti per il paese, una piccola grande rivoluzione culturale. Finalmente si inserisce nella legge italiana il principio del consenso libero e attuale che prima non c’era, finalmente si chiarisce che ogni atto sessuale senza il consenso è violenza, è stupro e quindi è reato e questo è importantissimo anche per chiarire che non basta la mancanza di un dissenso esplicito per dedurre il consenso”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein commenta a Montecitorio l’approvazione della legge ispirata da una collaborazione diretta tra lei e la premier Giorgia Meloni.
Il primo comma individua tre diverse possibili condotte che se poste in essere senza consenso integrano il delitto, ovvero: il compiere atti sessuali su un’altra persona; il far compiere atti sessuali a un’altra persona; il far subire atti sessuali a un’altra persona. Il consenso è l’elemento chiave per identificare la condotta: se manca o non è attuale scatta il delitto di violenza sessuale. Per quanto riguarda la cornice edittale, essa viene mantenuta tra un minimo di 6 anni e un massimo di 12 anni di reclusione.
Il secondo comma ripropone invece, con lievi modifiche, le due fattispecie che attualmente integrano il delitto di violenza sessuale: la violenza sessuale per costrizione; la violenza sessuale per induzione. La prima si verifica ogni qualvolta il soggetto agente costringa taluno a compiere o a subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità. La seconda può invece verificarsi: per abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica o di particolare vulnerabilità. Quest’ultima costituisce una novità e ha l’obiettivo di ricomprendervi ulteriori condizioni soggettive, familiari e di contesto che rendano la persona offesa vulnerabile alle richieste dell’agente, pregiudicandone l’espressione di un consenso libero e attuale. Può anche verificarsi per inganno, quando l’agente si sostituisce ad altra persona. Entrambe le fattispecie sono punite con la reclusione dai 6 ai 12 anni.
Il terzo comma mantiene, infine, per i casi di minore gravità, la circostanza attenuante a effetto speciale già prevista dalla norma vigente, che comporta la diminuzione della pena in misura non eccedente i due terzi.
IL NUOVO TESTO
«Art. 609-bis. – (Violenza sessuale)
Chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad un’altra persona senza il consenso libero e attuale di quest’ultima è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Alla stessa pena soggiace chi costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità ovvero induce taluno a compiere o a subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica o di particolare vulnerabilità della persona offesa al momento del fatto o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi».







