Con la sentenza n. 37512/2025 la Cassazione penale ha chiarito che in ordine alla cessazione del reato edilizio - che coincide con l’avvenuta ultimazione o sospensione definitiva dei lavori sul manufatto - non ha rilievo che l’opera abusiva non ultimata in tutte le sue parti sia allacciata alla fornitura dell’utenza di acqua e luce. Il reato edilizio è di natura permanente e la sua consumazione coincide con la fine dei lavori sull’abuso realizzato, ciò che non può essere presupposto in mancanza di...

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