Penale

Prevenzione patrimoniale, credito ammesso se l’illecito (precedente) è accertato dopo

Per le S.U., sentenza n. 37200 depositata oggi, la decisione che accerta il credito non deve essere anteriore al sequestro

di Francesco Machina Grifeo

In materia di misure di prevenzione patrimoniali (con riguardo all’interpretazione dell’art. 52, co. 1, del Codice antimafia), le Sezioni unite penali hanno chiarito che il credito del terzo derivante da fatto illecito deve nascere prima dell’applicazione della misura cautelare e deve essere accertato dal giudice della cognizione entro i termini previsti per la domanda di ammissione al passivo, sia ordinaria sia tardiva. Non è invece necessario che sia anteriore al sequestro anche la sentenza che accerta il credito. La Cassazione, sentenza n. 37200 depositata oggi, ha così annullato con rinvio il decreto del Tribunale di Torino nella parte in cui aveva escluso il credito risarcitorio di 4mila euro della vittima di un furto.

Il Tribunale di Torino, pronunciandosi sulla istanza di ammissione allo stato passivo, in relazione ai beni sequestrati all’imputato, aveva escluso (ai sensi dell’art. 52, co. 1, Dlgs n. 159 del 2011), i crediti presentati perché non risultanti da atti aventi data certa anteriore al sequestro. Si trattava di crediti sorti per illeciti penali anteriori al sequestro di prevenzione ma accertati successivamente. Contro questa decisione ha proposto opposizione la vittima del furto, richiamando il recente orientamento di legittimità secondo cui il giudice delegato è tenuto a verificare l’anteriorità del credito rispetto all’esecuzione del sequestro, senza che assuma rilevanza la circostanza che lo stesso sia divenuto liquido ed esigibile in un momento successivo.

Per il Tribunale di Torino, al contrario, se è indubbio che il fatto illecito ed il diritto di credito da esso derivante debbano essere anteriori al sequestro, non è tuttavia possibile disancorare l’avvenimento dall’accertamento del diritto in sede cognitiva. In tal modo aderendo al diverso arresto per cui l’an del credito, così come la sua tendenziale quantificazione, devono risultare da documenti giustificativi che il creditore era tenuto a produrre in sede di domanda. In questo senso, il requisito della certezza probatoria non si riferirebbe alla collocazione cronologica dell’atto, bensì all’accertamento del diritto stesso.

Contro queste decisione, la vittima ha proposto ricorso in Cassazione e la V Sezione penale ha rimesso, ai fini della risoluzione del contrasto, il seguente quesito alle Sezioni unite: “Se, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, l’art. 52, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - in forza del quale la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi derivanti da atti aventi data certa anteriore al sequestro - debba essere interpretato nel senso che, ai fini dell’ammissione allo stato passivo del credito del terzo derivante da fatto illecito commesso in suo danno dal proposto, il relativo diritto debba essere sorto antecedentemente all’applicazione della misura cautelare, anche se accertato e liquidato in un momento successivo, ovvero nel senso che debba essere anteriore al sequestro anche l’accertamento giudiziale del credito”.

Le S.U. hanno preso sposato la posizione meno rigida privilegiando il momento della commissione del fatto reato. “Il credito del terzo – scrivono i giudici - derivante da fatto illecito commesso in suo danno deve essere sorto antecedentemente all’applicazione della misura cautelare e deve essere accertato dal giudice della cognizione entro il termine previsto per l’ammissione ordinaria o tardiva al passivo”. Inoltre, la Suprema corte chiarisce che tale accertamento “deve, in sede penale, essere definitivo, mentre, in sede civile, è sufficiente che sia provvisoriamente esecutivo”.

Con riguardo poi al credito per le spese giudiziali riconosciute al danneggiato si chiarisce che esso “deve essere liquidato in una decisione intervenuta prima dell’applicazione del sequestro di prevenzione”.

È stato così ritenuto fondato il ricorso in relazione al credito di quattromila euro, liquidato a titolo di risarcimento del danno, con sentenza irrevocabile, in favore della vittima del reato commesso dall’imputato. Come visto, non è infatti necessaria “anche l’anteriorità dell’accertamento del credito, avvenuto utilmente, entro il termine previsto per l’ammissione ordinaria al passivo”. Il Tribunale di Torino aveva invece erroneamente escluso il credito in questione “sull’erroneo presupposto che anche la fase accertativa di cognizione devesse concludersi definitivamente prima del sequestro”.

Invece, per quanto riguarda le spese processuali, poiché l’atto dal quale deriva il diritto della ricorrente al pagamento è costituito dal titolo giudiziario, il relativo credito deve ritenersi sorto successivamente al sequestro di prevenzione ed è stato, pertanto, correttamente escluso dallo stato passivo.

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