Penale

Sequestro probatorio, l’istanza di restituzione va sottoposta al Pm durante le indagini preliminari

Quella del pubblico ministero procedente è competenza funzionale e decide con decreto opponibile davanti al Gip che, se invece statuisce sull’istanza iniziale, il provvedimento che adotta è affetto da nullità assoluta

di Paola Rossi

La domanda di restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio promossa durante lo svolgimento della fase delle indagini preliminari va presentata al pubblico ministero procedente e non al Giudice delle indagini preliminari. Pena la nullità assoluta del provvedimento decisorio sulla misura cautelare per violazione dei commi 4 e 5 dell’articolo 263 del Codice di procedura penale.

Infatti, come chiarisce la sentenza n. 39411/2025 della Cassazione penale, le norme che vengono in rilievo sull’esame delle misure cautelari in pendenza delle indagini preliminari fissano in tale fase di “allestimento” delle prove a sostegno dell’azione penale che la competenza a decidere sia funzionalmente attribuita al Pm che si esprime con decreto reclamabile davanti al Gip.

I due commi 4 e 5 dell’articolo 263 del Cpp che dispone sulla restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio stabiliscono regole ad hoc per l’azione della persona indagata contro la misura cautelare. E la violazione delle competenza tra pubblico ministero e Gip nella fase delle indagini preliminari comporta il vizio insanabile della nullità.

Il comma 4 recita: “Nel corso delle indagini preliminari, sulla restituzione delle cose sequestrate il pubblico ministero provvede con decreto motivato”. E il comma 5 stabilisce: “Contro il decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione o respinge la relativa richiesta, gli interessati possono proporre opposizione sulla quale il giudice provvede a norma dell’articolo 127 del Codice di procedura penale, ossia con procedimento in camera di consiglio.

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