Tribunale di Milano, Penale, Sezione 13, Ordinanza del 06-06-2025

L'ANALISI DELLA DECISIONE

Il terzo che invochi la restituzione delle cose sottoposte a sequestro, sul presupposto della sua estraneità al reato, deve dimostrare, oltre alla titolarità del diritto vantato sulla res, la mancata percezione di qualsiasi vantaggio o profitto derivante dal reato, nonché la buona fede soggettiva, intesa come affidamento incolpevole e come assenza di condizioni in grado di configurare a proprio carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità della commissione dell'illecito.

Il Tribunale di Milano, in funzione del giudice del riesame, con l'ordinanza oggetto del presente commento ha delineato in maniera chiara i confini dell'onere della prova a carico di un soggetto terzo rispetto al procedimento penale che richieda la restituzione di un bene sottoposto a sequestro preventivo.

I Giudici milanesi, nel caso de quo, hanno annullato il decreto di sequestro preventivo disposto, d'urgenza, dal P.M., ai sensi dell'art. 321 c.p.p., relativamente ad una somma di denaro giacente...

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