Comunitario e Internazionale

Tribunale Ue: il termine Spa non registrabile per prodotti cosmetici

Francesco Machina Grifeo

The Body Shop non può registrare «SPA WISDOM» come marchio comunitario, in quanto non è un termine generico per i prodotti cosmetici ed inoltre vi è un alto rischio di confusione con un noto e precedente marchio di acque minerali. Lo ha stabilito il Tribunale Ue con la sentenza nella causa T-201/14. La Spa Monopole, Compagnie Fermière de Spa, con sede nel comune di Spa in Belgio si era opposta alla registrazione vantando diversi marchi già registrati nel Benelux che utilizzavano il termine «spa», tra cui il marchio denominativo SPA relativo alle acque minerali e gassate.

Nel gennaio 2014, l'UAMI ha accolto l'opposizione ritenendo sussistente il rischio di un indebito vantaggio derivante dalla notorietà del marchio anteriore. Nella sua sentenza odierna, il Tribunale respinge il ricorso presentato da The Body Shop contra la decisione Uami affermando che il termine «spa» può eventualmente costituire un termine generico e descrittivo per gli spazi dedicati all'idroterapia, quali gli hammam o le saune, ma non per i prodotti cosmetici, poiché il nesso tra i prodotti cosmetici e i centri idroterapeutici non è tale che il carattere generico o descrittivo di tale termine possa essere esteso a detti prodotti.

Inoltre,siccome le acque minerali vengano utilizzate come ingredienti per i prodotti cosmetici, vi è tra questi due tipi di prodotti una certa prossimità. Di conseguenza, prosegue la sentenza, in considerazione del pubblico cui sono destinati i segni in conflitto, vale a dire il grande pubblico degli Stati del Benelux, del grado di somiglianza medio tra essi, della prossimità dei prodotti individuati dai segni in conflitto e della grande notorietà del marchio SPA, l'UAMI non è incorso in errore quando ha ritenuto che il pubblico di riferimento avrebbe potuto stabilire un collegamento tra i segni in conflitto. Correttamente, dunque, conclude il Tribunale, l'UAMI ha considerato che l'uso di SPA WISDOM rischiava di trarre indebito vantaggio dal marchio SPA e dall'immagine da esso trasmessa, con la conseguenza che la commercializzazione dei prodotti cui si riferisce il marchio richiesto avrebbe potuto essere facilitata dall'associazione con il marchio anteriore.

Tribunale Ue - Sentenza 16 marzo 2016 - Causa T-201/14

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