Civile

Fusioni e scissioni per incorporazione senza rendiconto

di Angelo Busani

L’obbligo di redigere la situazione patrimoniale delle società che partecipano a una operazione di fusione o di scissione prescritto all’articolo 2501-quater del Codice civile, non si applica:

1. Nell’operazione di fusione per incorporazione della società Beta nella società Alfa (la quale sia titolare dell’intero capitale sociale di Beta);

2. Nell’operazione di scissione per incorporazione e, cioè, quando la società beneficiaria della scissione sia titolare dell’intero capitale sociale della società scissa (è la cosiddetta scissione inversa);

3. In ogni altro caso in cui, per analogia, si applica la normativa che il Codice civile riserva alle operazioni sopra descritte alle lettere a) e b) (ad esempio, nel caso di incorporazione della società Gamma nella società Delta quando il loro capitale sociale è per intero di titolarità della società Teta; oppure quando la società Eta incorpora la società Omega, interamente posseduta da Eta, la quale, a sua volta, è interamente partecipata dalla società Omicron).

A questa conclusione, secondo cui l’obbligo di redazione della situazione patrimoniale correlato a un’operazione di fusione o di scissione si può disapplicare nei casi sopra elencati si giunge, sia pure nel silenzio della legge, secondo la nuova massima n. 180 del Consiglio notarile di Milano, argomentandolo da due norme nelle quali la legge espressamente dispone che non si faccia luogo alla redazione della situazione patrimoniale. Si tratta:

a) dell’articolo 2505-bis del Codice civile, in tema di incorporazione di una società in un’altra, la quale possiede almeno il 90% del capitale sociale della società incorporata, qualora venga concesso agli altri soci della società incorporata il diritto di far acquistare la loro quota di partecipazione al capitale sociale dalla società incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso”;

b) dell’articolo 2506-ter del Codice civile, il quale verte in tema di scissione effettuata mediante la costituzione di una o più nuove società e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale.

Dall’analisi di queste due norme si giunge dunque alla conclusione che se nei casi in esse previsti la situazione patrimoniale non è richiesta, «a maggior ragione», «per ragioni di coerenza del sistema», si può procedere, senza redazione della situazione patrimoniale nel caso di incorporazione di società interamente posseduta (e nel caso di scissione totale “inversa”).

Infatti, la redazione della situazione patrimoniale nelle operazioni di fusione e scissione risponde esclusivamente all’interesse dei soci delle società che sono chiamati a votare per decidere tali operazioni: e allora, se la legge consente di non redigere la situazione patrimoniale quando la società Alfa, nell’incorporare la società Beta (che è partecipata da Alfa in misura al 90 per cento) concede ai soci di minoranza di cedere la propria partecipazione per un prezzo pari al valore di recesso, allora la situazione patrimoniale, a maggior ragione, non può essere obbligatoria quando Alfa incorpora Beta essendone socia al 100 per cento.

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