Comunitario e Internazionale

Le modifiche al regime applicabile ai fondi di investimento esteri delineate dall'art. 109 della bozza del DDL Bilancio 2021

La bozza del disegno di legge di bilancio 2021 interviene sull'annosa tematica del trattamento impositivo dei proventi corrisposti a fondi di investimento collettivo del risparmio esteri

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di Erminia Procopio*

L'intervento normativo rappresenta un (primo) tentativo di superare le censure di incompatibilità della disciplina italiana con i principi europei di non discriminazione – censure più volte sollevate dagli operatori e oggetto della procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea nei confronti dell'Italia (EU PILOT 8105/15/TAXU).

La discriminazione a cui il DDL Bilancio 2021 intende porre rimedio deriva dal fatto che, a seguito dell'intervento di riforma del regime dei fondi comuni di investimento mobiliare attuato con l'art. 2, commi 64 e ss., del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, gli organismi di investimento collettivo del risparmio con sede in Italia diversi dai fondi immobiliari:

a)sono esenti da IRES, a condizione che il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia soggetto a vigilanza (art. 73, comma 5-quinquies, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917);
b)subiscono un prelievo alla fonte limitato soltanto a taluni redditi di capitale.

Tra le forme di prelievo da cui gli OICR italiani diversi da quelli immobiliari sono esentati vi sono la ritenuta del 26% sui dividendi di fonte domestica di cui all'art. 27 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e l'imposta sostitutiva del 26% di cui all'art. 27-ter del D.P.R. n. 600/1973 – anch'essa sui dividendi di fonte domestica (si rimanda alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 33/E del 15 luglio 2011 per una elencazione esaustiva delle ritenute e delle imposte sostitutive non applicabili nei confronti degli OICR italiani).

Al contrario, gli OICR esteri sono sottoposti ad imposizione in Italia, nella misura del 26%, sia sui dividendi distribuiti da società residenti in Italia sia sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti in Italia – fatta salva l'applicazione dell'aliquota ridotta prevista dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni concluse dall'Italia.

Ebbene, il differente (più favorevole) trattamento riservato agli OICR italiani è evidente.
Più volte la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha censurato legislazioni di Stati Membri che prevedevano per soggetti esteri percettori di dividendi un'imposizione più gravosa rispetto a quella cui erano assoggettati i residenti (si veda, ad esempio, la sentenza emessa nelle cause riunite da C-338/11 a C-347/11 relativa al trattamento francese dei dividendi pagati a OICVM, ma anche le sentenze C-342/10 e C-190/12).

L'art.109 della bozza del DDL Bilancio 2021 interviene, dunque, in tale contesto prevedendo:

a)la non applicazione della ritenuta di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 600/1973 sugli utili corrisposti da società residenti in Italia; e
b)l'esclusione da imposizione delle plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lettera c), del TUIR.

Da un punto di vista soggettivo, l'ambito applicativo dell'art. 109 comprende solamente (i) gli OICR di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/Ce (c.d. Direttiva UCITS) e (i) gli OICR non conformi alla stessa direttiva ma il cui gestore è soggetto a forme di vigilanza nel paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/Ue (c.d. Direttiva AIFM), istituiti in Stati Membri dell'Unione Europei o aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni.

L'esclusione dall'ambito applicativo degli OICR esteri istituiti in Stati diversi da quelli dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo si pone in contrasto con i principi fondamentali del diritto dell'Unione Europea e, in particolare, con il principio di libera circolazione dei capitali di cui all'art. 63 TFUE – che trova applicazione anche ai soggetti residenti in Stati terzi (come più di recente confermato da CGUE nella causa C-641/17).
Un'estensione anche a tali soggetti delle disposizioni in esame consentirebbe di evitare ulteriori censure di compatibilità della normativa con i principi europei.

D'altra parte, è interessante notare come in alcuni Stati Membri dell'Unione Europea l'applicabilità del principio di libera circolazione di capitali anche nei confronti di Stati terzi è stato riconosciuto, proprio con riguardo all'imposizione sui dividendi, già a livello giurisprudenziale. È il caso, ad esempio, delle decisioni della Suprema Corte spagnola del 13 e del 14 novembre 2019 con cui è stato riconosciuto il diritto di OICR istituiti negli Stati Uniti d'America ad ottenere il rimborso della maggior imposta subìta su dividendi corrisposti da società residenti in Spagna proprio sulla base del principio di cui all'art. 63 del TFUE.

Per quanto riguarda i profili temporali della novità legislativa, le disposizioni di cui all'art. 109 si applicheranno agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.

Considerando, tuttavia, che la modifica normativa in esame consegue ad una procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea già prima di tale momento, si pone la questione dell'applicazione delle nuove disposizioni in relazione anche a dividendi percepiti e a plusvalenze realizzate prima dell'entrata in vigore della legge di bilancio 2021.

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*Avvocato, Led Taxand Studio Legale Tributario

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