Con la sentenza depositata il 6 maggio nel procedimento L.F. e altri contro Italia (ricorso n. 52854/18), la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato la violazione dell'articolo 8 che assicura il diritto al rispetto della vita privata e familiare.
LA MASSIMA
Ambiente e territorio - Inquinamento - Impianto industriale - Diritto alla vita - Mancanza di prove in ordine all'incidenza dell'inquinamento sulla salute dei ricorrenti - Possibile esistenza di altre cause - Diritto al rispetto della vita privata - Inquinamento - Violazione - Mancata diligenza - Inerzia - Informazione inadeguata - Accertamento della violazione. (Convenzione europea dei diritti dell'uomo, articolo 8)
L'assenza di misure adeguate e la mancata informazione agli abitanti di zone in cui si trovano impianti industriali che causano emissioni inquinanti comporta una violazione dell'articolo 8 che assicura il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Gli Stati sono tenuti ad agire con diligenza e ad adottare misure positive per garantire il rispetto della Convenzione e per impedire che l'inquinamento procuri un'incidenza negativa sulla qualità della vita dei residenti. Spetta agli Stati individuare le misure per adempiere agli obblighi convenzionali.
L'Italia ancora una volta non supera il vaglio di Strasburgo in materia di protezione dell'ambiente. Con la sentenza depositata il 6 maggio nel procedimento L.F. e altri contro Italia (ricorso n. 52854/18), la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato la violazione dell'articolo 8 che assicura il diritto al rispetto della vita privata e familiare poiché le autorità italiane non hanno adottato tutte le misure necessarie per la protezione dei cittadini residenti nei pressi dello stabilimento...


