Immobili

Riscaldamento nei condominii, almeno il 50% dei costi va ai consumi effettivi

La norma individua nella figura dell’amministratore di condominio il responsabile della fatturazione dei consumi

di Marco Panzarella eMatteo Rezzonico

Il 29 luglio scorso è entrato in vigore il Dlgs 73/2020, “Attuazione della direttiva (Ue) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/Ue sull’efficienza energetica”. La norma contiene una serie di prescrizioni per misurare e fatturare i consumi energetici anche nei condominii e, soprattutto, rende non più cogente la tanto discussa norma tecnica Uni 10200, fino a quel momento considerata un punto di riferimento per la ripartizione delle spese di riscaldamento.

La nuova norma

In particolare - modificando l’articolo 9 del Dlgs 102/2014 (che ha introdotto l’obbligo della contabilizzazione del calore in condominio) - nell’ambito della misurazione e fatturazione dei consumi energetici, la nuova norma prevede che «quando i condominii o gli edifici polifunzionali sono alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unità immobiliari e delle aree comuni, nonché per l’uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l’importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 50 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica». La norma specifica che gli importi rimanenti possono essere ripartiti secondo i millesimi (di proprietà o «di riscaldamento»), i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate.

Nel caso in cui, tramite specifica relazione tecnica asseverata, siano comprovate differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio superiori al 50%, spetta all’Enea (l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) indicare le ripartizioni delle spese suggerite in relazione ai fattori quali zona climatica, prestazioni energetiche dell’edificio o l’anno di costruzione dello stesso.

Fatturazione e consumo

Le informazioni su fatturazione e consumo sono basate sul consumo effettivo o sulla lettura del contabilizzatore di calore ed è previsto un sistema di autolettura periodica da parte degli utenti, in base al quale questi ultimi comunicano i dati dei propri consumi: la fatturazione si basa sul consumo stimato, ma solo nel caso in cui l’utente non abbia provveduto a comunicare l’autolettura per il relativo periodo.

La norma individua nella figura dell’amministratore di condominio il responsabile della fatturazione dei consumi, con gli utenti che possono scegliere di ricevere le informazioni sulla fatturazione e le bollette in via elettronica. Le informazioni sulla fatturazione dei consumi devono essere comunicate all’utente a titolo gratuito, a eccezione della ripartizione dei costi in relazione al consumo individuale di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico nei condominii dove siano installati sotto-contatori o contabilizzatori di calore, che è effettuata senza scopo di lucro. L’utente può accedere gratuitamente e agevolmente alle informazioni relative ai propri consumi, sempre nel pieno rispetto della privacy.

Infine, è specificato che i costi concernenti contabilizzazione, ripartizione e calcolo del consumo individuale effettivo possono essere fatturati agli utenti nella misura in cui tali costi sono ragionevoli, con l’Enea che, in collaborazione con il Comitato termotecnico italiano (Cti), avrà cura di pubblicare un rapporto contenente un’analisi del mercato e dei costi di tali servizi a livello nazionale, suddiviso per aree geografiche.

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