Famiglia

Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito

La selezione delle pronunce di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2022

di Valeria Cianciolo

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2022. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:
1. Adozione in casi particolari, GPA e attribuzione del cognome
2. Mantenimento figli maggiorenni
3. Rinuncia all'eredità
4. Affidamento condiviso e trasferimento della madre
5. Mantenimento dei figli e strumenti per la decurtazione dell'assegno
6. Assegno divorzile e convivenza more uxorio
7. Separazione con addebito per violenze al coniuge
8. Natura aleatoria del contratto di mantenimento
9. Separazione dei coniugi, vessazioni subite dal minore a scuola ed istanza del padre di iscrizione del figlio presso altra scuola
10. Amministrazione di sostegno


1. ADOZIONE – Adozione in casi particolari, GPA e attribuzione del cognome
(Legge 184/1983, articolo 44, comma 1, lettera d); Cc articoli 55, 299 e 300)
Nel diritto interno la tutela del superiore interesse del minore sancisce un vero e proprio diritto alla continuità affettiva anche in ambito adottivo.
Deve darsi corso all'adozione in favore del ricorrente che intrattiene una relazione e una stabile convivenza con il padre biologico della minore nata a seguito di una procedura di gestazione per altri. L'adozione "in casi particolari" ex articolo 44, comma 1 lettera d), della legge n. 184/1983 può essere disposta a favore del convivente omosessuale del genitore dell'adottando, quando essa risponde al superiore interesse del minore e garantisce la copertura giuridica di una situazione già esistente, che nulla ha di diverso rispetto ad un vero e proprio vincolo genitoriale.
Il riconoscimento del legame parentale fra adottando e famiglia dell'adottante equivale a una mera conseguenza della pronuncia di adozione.
NOTA
Il provvedimento è stato depositato poco prima della sentenza della Corte Costituzionale del 18 marzo 2022, n. 79 che ha dichiarato incostituzionale - con riferimento agli articoli 3, 31 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'articolo 8 della CEDU - l'articolo 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184, laddove imponeva di applicare all'adozione in casi particolari dei minori le regole dettate dall'articolo 300, comma 2, c.c. per l'adozione dei maggiorenni, escludendo, l'instaurarsi di rapporti civili tra il minore adottato in casi particolari e i parenti dell'adottante. L'adozione in casi particolari non assicurava infatti, la creazione di un rapporto di parentela tra l'adottato e la famiglia dell'adottante, stante il perdurante richiamo operato dall' articolo 55 della legge n. 184 del 1983 all' articolo 300 c.c.
Giova premettere che la Consulta già nel 2021 con la sentenza n. 33 aveva ribadito la necessità di rendere effettivo il preminente interesse del minore e ha denunciato i limiti dell'istituto dell'adozione in casi particolari di cui all'articolo 44 comma 1 lettera d) della legge n. 184/1983, utilizzato nella prassi giudiziaria per garantire una forma di riconoscimento della filiazione, in mancanza di una normativa più adeguata, affermando l'urgenza di provvedere affinché il riconoscimento «venga reso più aderente alla peculiarità della situazione in esame», opportunamente assicurando «la pienezza del legame di filiazione tra adottante e adottato, allorché ne sia stata accertata in concreto la corrispondenza agli interessi del bambino», e precisando che quell'istituto dovrebbe essere disciplinato «in modo più aderente alle peculiarità della situazione in esame», pur pronunciandosi nel senso dell'inammissibilità delle questioni di illegittimità costituzionale sottopostele, al fine di lasciare al legislatore la scelta degli strumenti da adottare.
La Consulta con la sentenza n. 79 del 2022 ha escluso che l'articolo 55 potesse ritenersi tacitamente abrogato per effetto della modifica dell'articolo 74 c.c., introdotto dall' articolo 1, comma 1, della legge n. 219 del 2012 ed ha stabilito che la tutela dell'interesse del minore impone di garantire a tutti i bambini adottati il riconoscimento dei rapporti di parentela, anche nel caso di "adozione in casi particolari". Infatti, il minore adottato deve sempre assumere lo status di figlio e non può essere privato dei legami parentali, che il legislatore della riforma della filiazione "ha voluto garantire a tutti i figli a parità di condizioni, perché tutti i minori possano crescere in un ambiente solido e protetto da vincoli familiari, a partire da quelli più vicini, con i fratelli e con i nonni". Non riconoscere i legami familiari con i parenti del genitore adottivo equivale a disconoscere l'identità del minore costituita dalla sua appartenenza alla nuova rete di relazioni familiari che di fatto costruiscono stabilmente il suo quotidiano.

Tribunale di Bologna, decreto 19 luglio 2022 – Giudice Tutelare Materia

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