Comunitario e Internazionale

Guerra, sanzioni e contratti

La drammatica crisi di questi giorni in seguito all'invasione dell'Ucraina ha risvolti prima di tutto umanitari ma, in secondo luogo, anche economici. È dunque opportuno valutare anche quali siano le conseguenze sui contratti in corso.

di Giovanni Montanaro e Alina Samardina*

La drammatica crisi di questi giorni in seguito all'invasione dell'Ucraina ha risvolti prima di tutto umanitari ma, in secondo luogo, anche economici.

È dunque opportuno valutare anche quali siano le conseguenze sui contratti in corso.

1.Sugli aspetti della crisi con rilievo giuridico

Molti elementi vengono in rilievo, correlati direttamente o indirettamente alla situazione ucraina. In primo luogo, lo stato di guerra in sé ha ovviamente significative implicazioni rispetto alla possibilità o meno di eseguire le obbligazioni contrattuali. In secondo luogo, ci sono le sanzioni.

La Russia è già oggetto di una serie di sanzioni commerciali, in essere dal 2014 (Reg. UE 269/2014; Reg. UE 692/2014; Reg. UE 833/2014), che sono state aggravate nei giorni scorsi a seguito dell'invasione.

Si fa riferimento ai Regolamenti UE 327/2022, 328/2022 e 263/2022 con i quali sono state previste, tra l'altro:

-sanzioni di carattere personale (es. congelamento beni);

-sanzioni finanziarie, che impongono il divieto di finanziare la Federazione Russa, il suo governo e la Banca Centrale e impongono restrizioni all'accesso della Russia al mercato dei capitali dell'UE;

-sanzioni territoriali, che vietano importazioni ed esportazioni nelle aree non governative controllate di Donetsk e Luhansk.

-sanzioni relative all'interscambio commerciale, in particolare con divieto di fornitura ed esportazione verso la Russia di beni e tecnologie specifiche nella raffinazione del petrolio, divieto di esportazione di beni e tecnologia nel settore dell'aviazione e dello spazio, esportazioni di beni e tecnologie c.d. dual use.

Oltre a ciò, forti sono gli impatti relativi all'accesso per i cittadini e le imprese russe agli ordinari metodi di pagamento.

In attesa di un'eventuale esclusione selettiva dal circuito SWIFT di alcune delle banche russe, già sin d'ora Apple Pay e Google Pay hanno interrotto le varie partnership con i principali istituti di credito del Paese, mentre Visa e Mastercard hanno bloccato diverse istituzioni finanziarie russe dalla loro rete.

In terzo luogo, la crisi mondiale genera conseguenze indirette, come l'impatto sul prezzo delle materie prime, sui tassi di cambio o sulle modalità e gli itinerari dei trasporti.

Moltissime nostre aziende, dunque, sono nell'attesa di una fornitura dal porto di Mariupol o di sapere se si potrà ricevere o meno un pagamento da una controparte russa.

Queste difficoltà quasi sempre hanno impatto a catena su altri contratti, quelli con i terzi, magari in Brasile o Stati Uniti, a cui sono destinate merci o servizi. Quali rimedi giuridici possono venire in rilievo? Per quanto la situazione sia in continua evoluzione, alcuni aspetti possono sin d'ora essere valorizzati.

2.Sui rimedi giuridici. Sui contratti e la legge applicabile

Prima di tutto è necessario valutare le specifiche previsioni dei singoli contratti, che spesso disciplinano clausole ad hoc all'occorrenza di particolari situazioni.

È da prestare attenzione al fatto che tali clausole possono essere presenti non solo in un contratto di compravendita, di fornitura di servizi o di appalto, ma anche nei contratti con terze parti, per esempio assicuratori o garanti, che potrebbero prevedere specifiche esclusioni di responsabilità nel caso in cui l'inadempimento dell'assicurato o garantito sia conseguenza della crisi attuale.

Oltre ai contratti, è poi da considerare anche quale sia la legge applicabile al contratto, dalla quale possono derivare significative conseguenze.

L'istituto della c.d. forza maggiore come causa esimente della responsabilità in caso di inadempimento, per esempio, che è previsto di default dalla legge italiana, è invocabile in un contratto sottoposto alla legge inglese solo se espressamente previsto dalle parti.

È tuttavia possibile, a partire proprio dalla normativa italiana, delineare alcuni istituti giuridici che possono venire in rilievo allo scopo di mitigare per le nostre aziende gli effetti della situazione in corso.

3.In particolare, sulla impossibilità sopravvenuta della prestazione

In primo luogo, potrà essere invocata la c.d. impossibilità sopravvenuta della prestazione, ossia la sopravvenienza di una causa non imputabile al debitore che impedisce definitivamente l'adempimento (art. 1256 c.c.).

Nella c.d. causa non imputabile al debitore vanno certamente ricondotti:

- sia la c.d. causa di forza maggiore, come ad esempio un conflitto bellico;

- sia il c.d. factum principis, ossia l'ordine o divieto di un'autorità;tali da estinguere un'obbligazione.

Nel primo caso della c.d. forza maggiore, ovviamente è possibile includere la situazione corrente in Ucraina con tutte le sue conseguenze, ivi comprese non solo le forniture di una controparte ucraina ma anche l'impossibilità di sorvolo di alcuni territori e così di consegna di beni e materiali. A seconda delle situazioni, tale valutazione si potrà estendere anche alla Russia e al suo territorio tout court.

Nel secondo caso di c.d. factum principis ricadono certamente le sanzioni della UE sicché non sarà certamente responsabile nei confronti della controparte una azienda italiana a cui sia impedito di esportare in Russia beni e tecnologie adatti all'uso nell'aviazione e all'industria spaziale.

È da ricordare che, se la parte onerata della prestazione non può eseguirla, la controparte contrattuale può rifiutarsi di adempiere la sua controprestazione secondo il principio inademplenti non est adimplendum, ossia che ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria.

Si deve poi considerare che l'impossibilità sopravvenuta deve avere carattere di oggettività e non di soggettività.

Per questo motivo, in via generale si è sempre escluso che un mancato pagamento potesse non costituire inadempimento per impossibilità sopravvenuta (c.d. difficoltà monetaria o impotenza economica); il denaro, infatti, è considerato bene fungibile per eccellenza e dunque la sua mancanza non può essere considerata un impedimento obiettivo ed assoluto.

Le sanzioni alle banche russe, tuttavia, aprono un nuovo scenario in cui persino i pagamenti potrebbero essere considerati impossibili così da far venire meno ogni responsabilità in merito.

Un altro elemento da tenere in considerazione con riferimento alla impossibilità sopravvenuta è la sua durata. Infatti, l'impossibilità sopravvenuta potrebbe essere anche solo temporanea.

Sul punto, sempre l'art. 1256 c.c., al secondo comma, prevede che se l'impossibilità è temporanea il debitore non è responsabile del ritardo ma che lo stesso è comunque tenuto all'adempimento della prestazione fino al momento in cui "in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione, ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla".

In linea generale, quasi tutte le obbligazioni sono solo temporaneamente impossibili, tuttavia è verosimile che, in una situazione di criticità come quella in corso, il prolungato stato di impossibilità potrebbe far venir meno l'interesse alla prestazione e, conseguentemente, portare all'estinzione dell'obbligazione.

I principi in materia di impossibilità sopravvenuta previsti dalla legge italiana sono di fatto invalsi in ambito internazionale con alcune eccezioni (tra cui come detto, quella delle legge inglese, che più di tutto tutela la libertà delle parti senza prevedere un'applicazione imperativa delle norme di diritto).

Previsioni sostanzialmente analoghe alla legge italiana ha per esempio la Convenzione di Vienna in materia di compravendita internazionale, che si applica salva espressa esclusione a tutti i contratti di compravendita tra i Paesi contraenti la Convenzione (quasi tutti i Paesi del mondo).

L'art. 79 della Convenzione prevede che infatti sussista un impedimento legittimo all'esecuzione dell'obbligazione nel momento in cui l'evento sia

i) imprevedibile al momento della conclusione del contratto

ii) fuori dal controllo della parte e

iii) tale da non consentire l'adempimento di uno qualsiasi degli obblighi del contratto.

4.In particolare, sulla eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione

Quali conseguenze hanno invece il rincaro di materie prime o trasporti, o le oscillazioni dei cambi?

Si tratta di fenomeni ricorrenti, già particolarmente significativi da alcuni mesi a questa parte e che verranno verosimilmente ancor più acuiti a breve. Si tratta, peraltro, di situazioni che possono esulare completamente o parzialmente dai territori coinvolti nel conflitto.

Potrebbe porsi il caso di un rincaro del prezzo dell'acciaio dato dalla impossibilità di utilizzare quello ucraino o di un trasporto pur sempre possibile, ma reso enormemente più costoso (o soltanto gravoso in termini di tempo) da un diverso percorso per evitare le zone di guerra.

Tali fattori, in linea generale, non ricadono nella impossibilità sopravvenuta della prestazione, ma si limitano a renderla più onerosa per una delle due parti.

Se è vero che il principio universale che regola i contratti è che "pacta sunt servanda", ossia che ciascuna parte deve rispettare le obbligazioni che ha assunto, circostanze esterne alla volontà delle parti possono avere significativi impatti sull'esecuzione dei contratti.

Esistono, sul punto, alcune previsioni di legge (per esempio l'art. 1664 c.c. in materia di appalti o il rimedio più generale ex art. 1467 c.c. per i contratti a esecuzione continuata, periodica o differita) che prevedono automatici aggiustamenti dei prezzi o persino la possibilità di invocare la risoluzione del contratto se una prestazione è divenuta eccessivamente onerosa (e la controparte può evitare la risoluzione con la c.d. "riduzione a equità" del contratto).

Oltre a ciò, è importante valutare la necessità di eseguire il contratto in "buona fede" (artt. 1175 e 1375 del codice civile), principio generale che nell'epoca post-Covid sta assumendo sempre più rilievo.

A fronte infatti di eventi oggettivamente imprevedibili che alterano l'equilibrio contrattuale appare ragionevole ritenere che sempre più emerga una sorta di diritto a chiedere una rinegoziazione sostanziale di un contratto, che può sempre comunque occorrere per la volontà delle parti ma che potrebbe diventare un principio condiviso dai tribunali chiamati a valutare le conseguenze di un inadempimento.

Anche in ambito internazionale, tale principio appare infatti in costante affermazione. Se la già citata Convenzione di Vienna, per esempio, non prevede una norma specifica in materia di eccessiva onerosità sopravvenuta, molti interpreti riconducono anche questa situazione nell'alveo dell'art. 79.

Questi interpreti, quindi, ritengono che anche l'eccessiva onerosità sopravvenuta e non solo la impossibilità della prestazione costituiscano di fatto un impedimento legittimo all'esecuzione dell'obbligazione, che fa venire meno la responsabilità per l'inadempimento e può portare persino all'estinzione dell'obbligazione.

5.Conclusioni

Resta ferma dunque, prima di tutto, la necessità di esaminare i contratti e la legge applicabile a ogni rapporto, così da comprendere diritti e obblighi delle parti.

Tuttavia, lo scenario corrente porterà quasi certamente anche a valutare in modo più ragionevole che in passato i casi in cui si dovessero considerare obbligazioni rimaste ineseguite e la correlata responsabilità. Non è escluso, infatti, che numerosi tribunali nazionali comincino ad applicare le norme vigenti in un modo che potrebbe essere del tutto innovativo, proprio in considerazione delle enormi novità che pongono i conflitti in corso.

In via generale, è però da sottolineare che gli eventi di questi anni, così imprevedibili, sicuramente consigliano di prestare attenzione pro futuro a predisporre adeguata contrattualistica che possa in qualche modo mitigare gli effetti di eventi come pandemie e guerre.

*Giovanni Montanaro, Avvocato e Partner, Rödl & Partner e dott.ssa Alina Samardina, Senior Professional, Rödl & Partner


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