Civile

Tribunali civili: le principali sentenze di merito della settimana

La selezione delle pronunce della giustizia civile nel periodo compreso tra il 9 e il 13 maggio 2022

di Giuseppe Cassano

Nel corso di questa settimana le Corti d'Appello sono chiamate a pronunciarsi in tema di contratto preliminare, perdita del rapporto parentale, concessione di servizi, locazione immobiliare.
Da parte loro i Tribunali intervengono in materia di condominio, garanzie personali, appalto, resp
onsabilità dei consulenti finanziari, locazione finanziaria, danno e risarcimento.


CONTRATTO PRELIMINARE
Contratto preliminare - Compravendita immobiliare – Condizione (codice civile, articoli 1358, 1359)
Secondo la Corte d'Appello di Milano la "condizione" può ritenersi apposta nell'interesse di uno solo dei contraenti esclusivamente in presenza di una clausola espressa in tal senso, ovvero di elementi che inducano a ritenere che l'altra parte non abbia alcun interesse al suo verificarsi (profilo, questo, da accertarsi tenuto conto della situazione esistenze al momento della conclusione del contratto).
Precisa così la Corte che, ove le parti subordinino gli effetti di un contratto preliminare di compravendita immobiliare alla condizione che il promissario acquirente ottenga da un istituto bancario un mutuo per potere pagare in tutto o in parte il prezzo stabilito, tale condizione è qualificabile come "mista", dipendendo la concessione del mutuo anche dal comportamento del promissario acquirente nell'approntare la pratica.
La mancata erogazione del prestito comporta le conseguenze previste in contratto, senza che rilevi, ex articolo 1359 c.c., un eventuale comportamento omissivo del promissario acquirente, sia perché questa disposizione è inapplicabile qualora la parte tenuta condizionatamente ad una data prestazione abbia interesse all'avveramento della condizione (cosiddetta condizione bilaterale), sia perché l'omissione di un'attività in tanto può ritenersi contraria a buona fede e costituire fonte di responsabilità, in quanto essa costituisca oggetto di un obbligo giuridico, e la sussistenza di un siffatto obbligo deve escludersi per l'attività di attuazione dell'elemento potestativo in una condizione mista.
Peraltro chi si obbliga sotto condizione sospensiva dell'ottenimento di determinate autorizzazioni amministrative necessarie per la realizzazione delle finalità economiche che l'altra parte si propone, ha il dovere di compiere, per conservarne integre le ragioni, comportandosi secondo buona fede (articolo 1358 c.c.), tutte le attività che da lui dipendono per l'avveramento di siffatta condizione, in modo da non impedire che la Pa provveda sul rilascio degli auspicati provvedimenti ampliativi, con la conseguenza che deve rispondere delle conseguenze dell'inadempimento di questa sua obbligazione contrattuale nei confronti dell'altra parte.
A tal fine è necessario accertare, con riguardo alla situazione di fatto esistente quando si verifica l'inadempimento, se la condizione avrebbe potuto avverarsi, essendo certo il legittimo rilascio delle autorizzazioni o concessioni amministrative con riguardo alla normativa applicabile.
Tribunale di Palermo, sezione III, sentenza 12 maggio 2022 n. 2023

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