Comunitario e Internazionale

L'obbligo di valutazione di impatto ambientale non può scattare solo per opere di prefissate grandi dimensioni

In base al diritto Ue è illegittimo prefissare delle soglie tali da vanificare l'assolvimento dell'onere

di Paola Rossi

L'obbligo di realizzare una valutazione d'impatto ambientale di un progetto di riassetto urbano non può dipendere esclusivamente dalle sue dimensioni, in quanto il diritto dell'Unione vieta di fissare una soglia di un livello tale che, in pratica, la totalità o la quasi totalità dei progetti di un certo tipo sarebbe a priori sottratta all'obbligo di realizzare tale valutazione. La Cgue con la sentenza sulla causa C- 575/21 ha espresso tale interpretazione sull'obbligo di Via fissato dal Legislatore nazionale.

La vicenda in esame
Il caso a quo riguarda il rilascio del permesso di costruire per la ristrutturazione e la riedizione di vasta area ricadente all'interno di un sito Unesco quale è il centro storico di Vienna. A seguito della mancata decisione del Comune sul rilascio del titolo abilitativo, l'impresa che doveva occuparsi dei lavori ha proposto un ricorso per carenza dinanzi al Tribunale amministrativo di Vienna, chiedendo a tale giudice di concedere il permesso di costruire richiesto. Ma ciò che rileva è che l'impresa ricorrente sosteneva che il progetto alla luce delle soglie e dei criteri stabiliti dal diritto austriaco non fosse soggetto all'obbligo di realizzare una valutazione dell'impatto ambientale.

Il Tribunale amministrativo di Vienna rinvia la questione alla Corte Ue sulla compatibilità della normativa austriaca con la direttiva 2011/92, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. In particolare, la norma che subordina la valutazione dell'impatto ambientale di «progetti di riassetto urbano» al superamento delle soglie di occupazione di una superficie di almeno 15 ettari e di una superficie lorda pavimentata superiore a 150.000 metri quadri.

Le motivazioni della Corte di giustizia
La Cgue risponde sulla questione che la direttiva osta a una normativa nazionale che subordina la realizzazione di una valutazione dell'impatto ambientale di «progetti di riassetto urbano», come quelli di cui trattasi, al superamento di soglie di occupazione di una superficie come quelle previste dal regime austriaco. E, argomenta la Corte, se uno Stato membro ricorre a soglie limite per valutare la necessità di procedere a una valutazione dell'impatto ambientale, è necessario prendere in considerazione elementi quali l'ubicazione dei progetti, e prevedere diverse soglie-limite in funzione della natura concreta dei progetti da autorizzare.

Ciò vale a maggior ragione quando il progetto si trovi nella zona centrale di un sito classificato come patrimonio mondiale dell'Unesco. Per cui il criterio relativo all'ubicazione dei progetti risulta particolarmente pertinente. E, quindi - conclude la Cgue - la direttiva osta al rilascio di permessi per costruire di progetti singoli che rientrino in un più ampio riassetto urbano senza la prescrizione di una corretta valutazione di impatto ambientale.

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