Comunitario e Internazionale

Il segno figurativo Andorra non va registrato come marchio Ue per svariati prodotti e servizi

La percezione dei consumatori sarebbe quella di associarlo, per confusione, a un'indicazione della provenienza geografica

di Paola Rossi

Con la sentenza sulla causa T-806/19, tra il governo del Principato di Andorra e L'Euipo, il Tribunale Ue conferma che il segno figurativo "ANDORRA" non possa essere registrato come marchio dell'Unione europea per svariati prodotti e servizi.
Tale marchio presenta carattere descrittivo e il pubblico di riferimento può percepirlo come indicazione della provenienza dei prodotti e dei servizi di cui trattasi.

La causa
Nel giugno 2017 il Govern d'Andorra ha presentato una domanda di registrazione del marchio dell'Unione europea all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale per il citato segno figurativo. Domanda respinta perché il segno sarebbe percepito come designante l'origine geografica dei prodotti e dei servizi interessati o come il luogo in cui tali servizi sarebbero forniti. Inoltre, il segno era sprovvisto di qualsiasi carattere distintivo, poiché fornisce solamente un'informazione su tale origine geografica, ma non sull'origine commerciale peculiare dei prodotti e dei servizi considerati.
Il Govern d'Andorra ha proposto ricorso contro la decisione dell'Euipo dinanzi al Tribunale dell'Unione europea.

La decisione
Il Tribunale ha respinto il ragionamento del ricorrente dove sosteneva che l'Andorra non è un Paese noto per la produzione dei beni e la prestazione dei servizi contemplati e ciò escluderebbe nel pubblico dei consumatori la sussistenza di tale rischio di confusione. Il Tribunale giunge alla conclusione che il Govern d'Andorra non è riuscito a confutare le valutazioni svolte dall'Euipo lasciando intatto il suo rilievo sulla sussistenza dell'impedimento alla registrazione che ha carattere assoluto.

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