Comunitario e Internazionale

L'imputato non latitante condannato in contumacia ha diritto alla riapertura nel merito del processo penale

Il diritto a presenziare al procedimento va garantito ad eccezione del caso di chi informato si dà volontariamente alla fuga

di Paola Rossi

L'imputato che venga processato e condannato in contumacia ha diritto a ottenere la riapertura del processo affrontando il merito della causa. Ma la sua assenza deve essere in colpevole. Infatti, in caso di latitanza tale diritto non è imposto dalla direttiva 2016/343. Così la Corte Ue - con la sentenza sulla causa C-569/20 - offre l'interpretazione degli articoli 8 e 9 della direttiva.

La decisione afferma che qualora sia impossibile rintracciare un imputato, quest'ultimo può essere giudicato o condannato in contumacia, ma ha il diritto, successivamente, di chiedere e ottenere la riapertura del processo, che deve riaffrontare il merito della causa alla sua presenza. Ma detta anche un perimetro di tale facoltà riconosciuta in caso di condanna in assenza dell'imputato: il diritto alla celebrazione ex novo del processo penale non scatta
se la persona si è volontariamente sottratta alla giustizia impedendo alle autorità di informarlo sullo svolgimento del processo. Nessuna riapertura del processo è perciò garantita all'imputato in fuga.

L'assenza
Quando risulti impossibile rintracciare un imputato, quest'ultimo può essere giudicato e condannato in contumacia. Nel caso concreto l'imputato era accusato di partecipare a un'associazione a delinquere diretta a commettere reati tributari punibili con pene detentive. Un primo atto di imputazione gli era stato notificato personalmente e questi aveva indicato un indirizzo dove poter essere contattato. Ma al momento dell'avvio della fase giurisdizionale non era stato possibile reperire l'imputato all'indirizzo indicato impedendo di fatto la sua convocazione in udienza. E anche l'avvocato nominato d'ufficio dal giudice non era riuscito a mettersi in contatto con l'imputato. Inoltre, il processo risultava concluso in quanto nullo per un vizio di legittimità dell'atto di imputazione notificato. Riformulato l'atto di imputazione si apriva un nuovo processo e l'imputato però veniva ricercato ma senza esito positivo. Il giudice del rinvio ha chiesto quindi alla Cgue in quale delle ipotesi previste dalla direttiva 2016/343 rientrasse un simile caso dove l'imputato - dopo aver ricevuto comunicazione del primo atto di imputazione e prima dell'inizio della fase giurisdizionale del processo penale - si era dato alla fuga.

La Corte precisa che, in linea di principio la persona giudicata in contumacia ha diritto a ottenere un nuovo processo ma tale diritto può essere negato se sussistono indizi precisi e oggettivi del fatto che l'imputato abbia avuto sufficienti informazioni per essere a conoscenza dell'imputazione e della celebrazione di un processo nei suoi confronti, ma che con atti deliberati e mirati a sottrarsi all'azione penale abbia di fatto impedito alle autorità di notificargli l'atto di avvio del procedimento giurisdizionale.

La materia è regolata dagli articoli 8 e 9 della direttiva che hanno efficacia diretta negli ordinamenti nazionali in quanto affermano diritti soggettivi espressamente delineati. Non necessitano quindi di recepimento statale per essere riconosciuti ai singoli.

Corte ricorda anzitutto che, per quanto riguarda l'ambito di applicazione e la portata del diritto a un nuovo processo, occorre considerare l'articolo 8, paragrafo 4, e l'articolo 9 della direttiva 2016/343 come aventi efficacia diretta. Tale diritto è riservato alle persone il cui processo è svolto in contumacia anche laddove le condizioni previste all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva non siano soddisfatte. Il diritto a presenziare al processo previsto dall'articolo 8 consente lo svolgimento del processo in contumacia se l'imputato informato del procedimento volontariamente non vi partecipa. In tal caso soddisfatte le condizioni di una debita informazione dell'imputato - che consente il giudizio in contumacia - l'inequivocabile volontarietà dell'assenza nel procedimento non impone di riconoscere il diritto a un nuovo processo. Questa l'interpretazione dei giudici europei mirata a definire il giusto equilibrio tra le esigenze di garantire il rispetto dei diritti della difesa e di evitare però che la persona assente al processo di cui era informata possa, se condannata in contumacia, pretendere un nuovo procedimento ab initio di fatto ostacolando abusivamente l'efficacia dell'azione penale e la buona amministrazione della giustizia.

L'informazione all'imputato
L'ostacolo alla celebrazione di un nuovo processo è costituito dal fatto che l'imputato sia stato volontariamente assente dopo essere stato informato dello svolgimento del processo da cui è scaturita la condanna. Ma spetta al giudice nazionale verificare che realmente un documento ufficiale (da cui risultino in modo non equivoco data e luogo del processo e le conseguenze dell'assenza dallo stesso) sia stato portato all'attenzione dell'interessato e che la sua notifica sia avvenuta in tempo utile per predisporre un'efficace difesa.

Latitanza
Per quanto riguarda gli imputati latitanti la Corte Ue precisa che la direttiva 2016/343 non consente agli Stati membri di escludere il diritto a un nuovo processo per il solo motivo che l'interessato si è dato alla fuga e che le autorità non sono riuscite a rintracciarlo. Al fine di negare il diritto deve appunto risultare che l'indagato in fuga abbia avuto conoscenza dell'accusa di aver commesso un reato potendo prevedere di conseguenza che si sarebbe celebrato un processo a suo carico.

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