Società

Scissione con assegnazione di azioni a favore della scissa, rebus sul costo fiscale delle partecipazioni assegnate alla scissa

Questa novità legislativa pone alcuni interrogativi di natura fiscale, tra cui la determinazione del costo fiscale da attribuire alle partecipazioni ricevute dalla società scissa

di Antonino Guida e Andrea Basi *

Il nuovo articolo 2506.1 del codice civile introdotto dal D. Lgs. 2 marzo 2023 n. 19 introduce nel nostro ordinamento la possibilità di effettuare scissioni a favore di beneficiarie neo-costituite con emissione di azioni a favore della società scissa e non dei soci della stessa.

Questa novità legislativa pone alcuni interrogativi di natura fiscale, tra cui la determinazione del costo fiscale da attribuire alle partecipazioni ricevute dalla società scissa.

L'art. 173 del T.U.I.R. prevede la neutralità fiscale delle operazioni di scissione ai fini delle imposte dirette in capo alle società e ai soci coinvolti in tali operazioni.

Con riferimento al valore fiscale delle partecipazioni delle società oggetto di scissione, un consolidato orientamento di prassi (cfr. ex multis Risoluzione n. 52/E del 2015), prevede che esso venga ripartito tra le azioni della scissa e quelle della beneficiaria sulla base del valore corrente dei patrimoni trasferiti nell'ambito della scissione.

Nelle operazioni di scissione disciplinate dal novello art. 2506.1 del cc, tuttavia, le partecipazioni della società beneficiaria vengono assegnate alla società scissa e non ai soci della stessa, cosicchè è ragionevole ritenere che non possa applicarsi il principio di ripartizione affermato dall'Agenzia delle Entrate con riguardo alle scissioni "tradizionali".

Volendo tentare di individuare un criterio per determinare il costo fiscale delle partecipazioni nella beneficiaria ricevute dalla società scissa, in ipotesi di scissione di un compendio aziendale, parrebbe logico mutuare le disposizioni racchiuse nell'art. 176 del T.U.I.R. relativo ai conferimenti di azienda. Tale articolo prevede che il valore fiscale del compendio trasferito e il relativo periodo di detenzione maturato in capo al conferente si trasferiscano alle partecipazioni ricevute dalla società conferente. Estendendo tale principio alle operazioni di scissione ex art. 2506.1 dovrebbe concludersi che il costo fiscale delle partecipazioni nella beneficiaria ricevute dalla società scissa coincida con quello del patrimonio aziendale trasferito.

L'estensione della disciplina di cui all'art. 176 del T.U.I.R. alle operazioni di scissione in oggetto avrebbe anche il pregio di trasferire alle partecipazioni nella società beneficiaria il requisito dell'holding period ai fini del regime di participation exemption coerentemente con il trattamento riservato, a questo proposito, alle azioni della beneficiaria ricevute dai soci della società scissa nell'ambito di operazioni di scissione "tradizionale" ove il requisito dell'holding period è traslato dalle "vecchie" partecipazioni a quelle "nuove".

Se così fosse, ai fini della tassazione dell'operazione sarebbe invariante la scelta tra conferimento d'azienda e scissione ex art. 2506.1 del cc e la preferenza tra un'operazione e l'altra dipenderebbe ragionevolmente dalle differenze, anche fiscali, che discendono dalla diversa natura civilistica di tali operazioni.

Infatti, è importante sottolineare che l'art. 173 del T.U.I.R. ha modellato la disciplina fiscale delle scissioni sulla scorta del principio di continuità giuridica di tali operazioni traducendolo, in linea di principio, nella ripartizione delle posizioni fiscali maturate in capo alla scissa e nella responsabilità solidale per le passività fiscali delle società coinvolte nell'operazione. Viceversa, l'art. 176 del T.U.I.R. "deroga" alla natura realizzativa civilistica del conferimento di azienda attribuendole neutralità dal punto di vista fiscale ma non determina il subentro, del soggeto conferitario, nelle posizioni giuridiche (e fiscali) maturate in capo al soggetto confrente.

In conclusione, dai ragionamenti preliminari fin qui svolti parrebbe che la nuova scissione tipizzata dall'art. 2506.1 del c.c. richieda un applicazione "ibrida" degli artt. 173 e 176 del T.U.I.R., ma sul punto sarebbe necessario un intervento del Legislatore che chiarisca la disciplina applicabile.

* a firma di a firma di Antonino Guida, Of counsel, e Andrea Basi, Associate di Chiomenti

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