NFT e DRM a confronto Gli NFT saranno i nuovi cd musicali?
NFT e DRM rappresentano due sistemi alternativi di tutela del diritto d'autore digitale. Il primo conferisce diritti proprietari, mentre il secondo si colloca nell'ambito delle licenze d'uso
Il tramonto degli Album fisici
Nel 2021, in Italia, la vendita di vinili ha superato per la prima volta quella dei compact disk (Fonte: Global Report di Ifpi). Il mercato dei compact disk musicali è in calo da anni, sotto i colpi dello streaming che ha raggiunto quota 80% nel nostro Paese, in linea con il trend mondiale. Con l'eccezione significativa degli Stati Uniti dove, sempre nello stesso anno, le vendite di cd sono aumentate di un 1,1%, passando da 40,16 milioni del 2020 a 40,59 (Fonte: MRC Data's 2021 US Year-End Report). Sono comunque numeri pre-pandemia, che prevedibilmente si sono abbassati. Il primo forte scossone venne da programmi qu(Fonte: Global Report di Ifpi) quali Napster e relativi emuli, basati sul download da un server e successivamente peer to peer, tra gli hard disk dei pc degli utenti collegati. Nel 2010 il volume d'affari dei cd era dimezzato rispetto al picco registrato nell'anno 2000. Da allora è stata una discesa vertiginosa. Il cd, in definitiva, si sta riposizionando, assieme agli altri supporti per la memorizzazione analogica di segnali sonori, in una nicchia di mercato. L'album fisico è sempre più oggetto di collezionismo piuttosto che di fruizione. Al punto che un articolo del 2018 prevedeva "la scomparsa del cd al compimento dei 40 anni, nel 2022." (Fonte: Articolo redazionale de Il Mattino del 19.02.2018, su ilmattino.it) Ai servizi di streaming si sono aggiunti, in questi ultimi anni, piattaforme multimediali "on demand" o su abbonamento, "all you can see".
NFT e DRM a confronto
I DRM – Digital Right Management - sono, in pratica, delle limitazioni d'uso introdotte a tutela del diritto d'autore digitale. Nei sistemi di common law, USA e UK, dove l'industria discografica è particolarmente potente, l'impostazione è orientata sul cd. diritto di copia, il copyright e l'autore è tutelato non dalla creazione dell'opera, quanto dalla sua pubblicazione. Una protezione a livello di riproducibilità dell'opera è stata pertanto ritenuta sufficiente a raggiungere gli scopi del legislatore. Il sistema dei DRM, così ideato, è sbarcato negli ordinamenti giuridici del continente europeo.
Un file protetto da un DRM potrà essere "gestito" nei limiti consentiti per impedirne una diffusione non autorizzata e spesso risulta vietata di fatto la stessa copia privata. Un utente potrà scaricare il file su un dato numero di apparecchi e formattando il suo computer o portatile rischia di perdere il file per sempre, né potrà inviare il file a terze parti o salvarlo in cloud. Alcune funzioni possono essere inibite, come ad es. la stampa per gli e-book.
I DRM, nati in funzione antipirateria, hanno perciò questa involontaria veste "antipatica" di ricordare all'acquirente, cui resta nulla di tangibile, neppure la confezione del cd e il booklet dell'album che ha comprato, che è solo un licenziatario, in perpetuo o quantomeno in relazione alla durabilità del loro hard disk. I DRM sono connessi infatti alle licenze d'uso.
In fondo, acquistare un cd musicale era il primo passo che compiva l'aspirante pirata, molto spesso un minorenne che copiava i brani per i suoi amici riversandoli da un supporto a un altro. Una sfiducia palpabile che le Etichette discografiche hanno sempre avuto verso i loro clienti. I DRM comportano privative difficilmente conciliabili con i nuovi valori di condivisione e dell'ubiquità della fruizione dei prodotti multimediali.
Oggi facciamo cose fino a ieri impensabili, come guardare un intero film su un cellulare, magari collegati in chat con degli amici. O guardare una diretta di un concerto a cui assistiamo dal vivo per avere una panoramica più ampia dei pochi centimetri quadrati davanti a noi, in un'esperienza di realtà aumentata.
Tutt'altro discorso vale per gli NFT, i non fungible token.
Un NFT conferisce un diritto proprietario. Spesso, anzi, si è detto, criticamente, che un NFT si riduce a un certificato di proprietà. Ma è comunque più di un file sigillato da un DRM.
Ecco perché con gli NFT si può aprire a un discorso di collezionismo, il quid pluris che ha permesso al mercato dei vinili, fuori produzione da trent'anni, di sopravvivere e persino prosperare.
Ovviamente, nello smart contract dell'NFT andrà scritto che l'acquirente diventa proprietario di una copia dell'album e non dei diritti patrimoniali d'autore o connessi, che resteranno in capo ai rispettivi titolari (Artisti, Produttori, etc.)
Con l'NFT la copia diventa originale e l'acquirente è a tutti gli effetti un collezionista. L'NFT garantisce l'effettività della tiratura limitata, con relativa esclusività ed è pienamente commerciabile. Mentre un cd potrebbe essere venduto solo come usato, l'NFT è negoziabile sulla piattaforma, che nel suo interesse incentiverà questi scambi.
NFT e prodotto musicale
L'NFT amplia di molto le possibilità fisiche di storage date da un supporto di memorizzazione analogico. Da brano musicale si passa a prodotto multimediale, inteso come un insieme di cose, anche eterogenee. L'NFT è un contenitore, dentro ci si può mettere di tutto. Più versioni della canzone, ad es. una versione strumentale, una live, delle cover, etc. Filmati, interviste, esclusive o meno. Testi, fotografie, testimonianze. O ancora, la tessera di un fan club, il diritto di prelazione su futuri concerti, l'accesso al backstage, una chat diretta con i propri beniamini, etc. Sono i cd. perks, i moderni biglietti d'oro di Willy Wonka, i privilegi che fanno le differenze in termini di appetibilità e quindi di prezzo nella collocazione di un NFT all'asta e che ne mantengono il valore sul mercato secondario.
Gli NFT potrebbero essere i nuovi cd musicali e risolvere al contempo annosi problemi, come quello dell'Iva, in Italia al 20% rispetto al ben più ridotto 4 dei libri.
Una discriminazione tra prodotti culturali che guarda quasi alla musica come a un'arte figlia di un dio minore, a dispetto dei grandi volumi d'affari che muove e della conquista degli spazi televisivi di questi ultimi anni, con diversi programmi e format musicali. I vantaggi fiscali di spostare il proprio mercato a livello globale, vendendo su piattaforme estere e mantenendo le criptovalute nei relativi wallet, fanno poi venire letteralmente le vertigini.
* Roberto Colantonio, Avvocato cassazionista. Esperto in diritto del lavoro e diritto d'autore. Docente di diritto dell'arte al Master Uniarp Consulente d'arte