Sanzioni Consob per omissioni nei prospetti informativi prive della natura penale
Lo ha ribadito la Cassazione, sentenza n. 28122/2025, bocciando la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte Ue
Le sanzioni amministrative della Consob per violazione delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di titoli ex art. 94 Tuf, non hanno natura penale, diversamente da quelle per abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, ritenute invece sostanzialmente penali. Lo ha ribadito la Cassazione, con la sentenza n. 28122/2025, bocciando la richiesta, presentata dalla difesa di un manager bancario, di rinvio pregiudiziale alla Corte Ue.
Il caso era quello di un ex componente del Cda della Banca Popolare di Vicenza (BPVi) “multato” per 10mila euro dalla Commissione nazionale per le società e la borsa per l’omissione nella documentazione di una offerta di obbligazioni (i prospetti di base 2014 e 2015) di informazioni, relative alla sussistenza, all’entità e agli effetti del capitale finanziato, concernenti la concessione di finanziamenti strumentali alla sottoscrizione e all’acquisto di azioni della Banca, in violazione dell’art. 94, comma 2 TUF.
Tutti i motivi di ricorso presentati sono stati respinti dalla Seconda sezione civile. In memoria il ricorrente aveva anche chiesto il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte europea di giustizia di cinque quesiti che hanno come presupposto l’incompatibilità con l’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali UE dell’interpretazione che esclude la natura punitiva delle sanzioni amministrative comminate dalla Consob in forza delle disposizioni dell’art. 191, comma 2 TUF.
Secondo il Collegio però non ha concesso il rinvio in quanto le sanzioni amministrative pecuniarie applicate dalla Consob per violazione in materia di offerta al pubblico di titoli ex art. 94 TUF, “non sono sanzioni amministrative di carattere punitivo”. E non pongono dunque “un problema di compatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dall’art. 6 Cedu (secondo l’interpretazione della sentenza della Corte EDU del 2014, Grande Stevens e altri c. Italia), nel senso che non sono equiparabili - per tipologia, severità, incidenza patrimoniale e personale - alle sanzioni Consob relative all’abuso di informazioni privilegiate (Cass. nn. 12031/2022, 4524/2021) e alla manipolazione del mercato (Cass. nn. 17209/2020, 24850/2019), entrambe ritenute sostanzialmente penali.







