Civile

Trasferimento d'azienda, quando si deroga alla regola della cessione ex lege dei contratti che non abbiano carattere personale

La Sezione I della Cassazione con l'ordinanza 192/2022 pronuncia un innovativo principio di diritto

di Mario Finocchiaro

La regola della cessione ex lege dei contratti di azienda che non abbiano carattere personale, di cui all'articolo 2558, Cc, vige solo se non è pattuito diversamente, come prevede l'esordio di tale disposizione. Tale diverso accordo è ravvisabile in ipotesi di cessione di azienda da parte della amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi degli articoli 62 e 63 decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, allorché - secondo l'insindacabile accertamento del giudice del giudice del merito, nel rispetto degli articolo 1362 ss. Cc - risulti che la volontà delle parti sia stata limitata alla cessione del compendio aziendale, nella consistenza risultante nel corso del procedimento previsto dalle norme menzionato, senza rilievo dei contratti successivamente conclusi. Questo il principio enunciato in motivazione, ai sensi dell'articolo384 Cpc dalla Sezione I della Cassazione con l' ordinanza 5 gennaio 2022 n. 192.

Un principio innovativo
Questione nuova sulla quale non risultano precedenti in termini.
In termini generali, l'articolo 2558 Cc, nel disciplinare tutti i casi di trasferimento di azienda, prevede, salvo patto contrario, una cessione automatica o ipso iure dei rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive, che non abbiano carattere personale, che ineriscano all'esercizio dell'azienda e non siano ancora esauriti, Cassazione, ordinanza 3 gennaio 2020, n. 15, in I contratti, 2020, p. 271 (con nota di Timpano V., Cessione d'azienda: rapporti contrattuali pendenti e perimetro del fenomeno successorio), nonché Cassazione, sentenza 8 giugno 1994 n. 5534, in Giurisprudenza italiana, 1995, I, 1, c. 1308 che evidenzia che deve escludersi l'applicabilità della disciplina dei requisiti di efficacia della cessione del contratto disposti dall'articolo 1407 Cc, in quanto il secondo comma del citato articolo 2558 ricollega alla notizia del trasferimento dell'azienda e non già del contratto la facoltà di recedere dallo stesso, così derogando al descritto effetto automatico del trasferimento dell'azienda e per la quale resta a carico di chi invoca gli effetti della cessione la dimostrazione della notizia o della conoscenza del trasferimento della azienda, avuta dal terzo contraente, nonché del momento in cui detta notizia sia a questi pervenuta (nella specie in base a tali principi la S.C. ha annullato la decisione di merito che, presupponendo come necessaria una attività positiva di comunicazione da parte della società cedente la azienda, non aveva indagato sui fatti in base ai quali detta società assumeva risultasse provato che il terzo contraente avesse avuto notizia del trasferimento, senza poi recedere).
Sempre nel senso che nell'ipotesi di trasferimento di azienda, l'acquirente subentra nei contratti di agenzia stipulati dall'alienante per l'esercizio della azienda, ai sensi dell'articolo 2558 Cc, solo se fra le parti del contratto di cessione non siano intervenuti patti diversi, Cassazione, sentenza 26 febbraio 1994, n. 1975, in Massimario giurisprudenza lavoro, 1994, p., 255, secondo cui la sussistenza di tale accordo è ravvisabile nell'ipotesi in cui sia stato convenuto che i debiti relativi ai rapporti di agenzia, ivi compreso quello per il fondo di indennità di risoluzione dei rapporti stessi, rimangano a carico dello alienante, senza che per l'efficacia dell'accordo abbia rilevanza la mancata comunicazione al terzo interessato della esclusione del rapporto di agenzia dal trasferimento.

Trust istituito a fini liquidatori
Per altri riferimenti, nel senso che in tema di trust istituito a fini liquidatori, la legittimità dell'atto mediante il quale i beni sono attribuiti al trustee necessita di un vaglio, particolarmente penetrante, da parte del giudice di merito, condotto esaminando l'operazione complessiva in relazione alla causa concreta del programma negoziale e alla meritevolezza degli interessi perseguiti nel rispetto dei limiti posti dalla legge fallimentare e dal sistema delle revocatorie. Pertanto, è ammissibile, ed è assoggettato alla disciplina dell'articolo 2558 Cc, concernente la successione nei contratti in caso di cessione di azienda, il programma di risanamento o liquidazione di una società di capitali attuato per mezzo di un trust cosiddetto liquidatorio, con il quale, nell'interesse dei creditori in attesa di liquidazione, sia conferito ad un trustee, senza confinamento del debito operativo, tutto il patrimonio sociale, in particolare un'azienda, con cancellazione della stessa società ex articolo 2495 Cc e in mancanza di riferimenti alle attività compiute per il soddisfacimento dei detti creditori, riservando al medesimo trustee la scelta gestionale tra continuità aziendale e liquidazione, Cassazione, sentenza 10 febbraio 2020, n. 3128, in Le Società, 2020, p. 1089, con nota di Loconte S., Trust liquidatorio e continuità aziendale.

Aziende in amministrazione straordinaria
In tema di cessione dei complessi aziendali nell'ambito dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza, si è osservato, tra l'altro:
- in tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, i contratti che conducono alla liquidazione dei beni che appartengono all'impresa privata sono, a tutti gli effetti, negozi di diritto privato stipulati dai commissari per conto dell'impresa, ancorché a seguito di una fase procedimentalizzata in cui la Pa interviene a dare il suo consenso all'atto liquidatorio, sicché non sono assimilabili ai contratti ad evidenza pubblica, ma sono assoggettati alla disciplina privatistica. Pertanto, poiché dall'attività di natura contrattuale posta in essere dal commissario derivano unicamente pretese fondate su diritti soggettivi, la controversia conseguente all'impugnazione, da parte del privato, del provvedimento con il quale ministero dello Sviluppo economico autorizza l'organo della procedura a sospendere il procedimento di liquidazione di un ramo di azienda al fine di sollecitare offerte migliorative appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, Cassazione, sezioni unite, ordinanza 29 maggio 2017, n. 13451;
- nell'ambito dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi, la valutazione dei complessi aziendali oggetto di cessione si effettua alla stregua delle inderogabili disposizioni contenute negli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 270 del 1999, aventi carattere imperativo, tanto più che l'articolo 11, comma 3-quinquies, del decreto legge n. 145 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2014, di interpretazione autentica del menzionato articolo 63, ha inteso chiarire che il prezzo di cessione dell'azienda non deriva dal suo valore di stima - la cui eventuale erroneità non ha, dunque, carattere decisivo - bensì da quello attribuito al bene dal mercato, determinato in ragione dell'interesse manifestato dai suoi potenziali acquirenti e dalle loro offerte di prezzo, Cassazione, sezioni unite, sentenza 24 novembre 2015, n. 23894, in Fallimento, 2016, p. 415, con nota di Montanari M., Giurisdizione in tema di vendite della Amministrazione straordinaria;
- nell'ipotesi di cessione di azienda, ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, con trasferimento parziale dei lavoratori dipendenti al cessionario, la rinuncia alla solidarietà di quest'ultimo per le obbligazioni anteriori al trasferimento, quale condizione per la prosecuzione del rapporto di lavoro, costituisce deroga consentita all'articolo 2112 Cc, ove prevista dall'accordo concluso ai sensi dell'articolo 47 della legge n. 428 del 1990, Cassazione, sentenza 4 novembre 2014, n. 23477;
- le disposizioni di cui agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 270 del 1999, disciplinando le attività preparatorie ed autorizzatorie, pongono al commissario straordinario ed al ministro dello Sviluppo Economico una serie di vincoli diretti a salvaguardare una pluralità di interessi, tra cui quello dei creditori, dei lavoratori, nonché quello generale alla salvaguardia delle unità produttive; tali disposizioni hanno il carattere di norme imperative, alla cui violazione consegue la nullità, e non la mera inefficacia, dell'attività negoziale conclusiva della procedura di vendita (nella specie, il contratto di compravendita di azienda) e la illegittimità degli atti prodromici (il programma di cessione del complesso aziendale e le autorizzazioni ministeriali alla sua esecuzione ed alle vendite collegate), Cassazione, sezioni unite, sentenza 27 maggio 2009, n. 12247, in Fallimento, 2010, p. 302, con nota di Marelli F., Nullità della vendita di azienda nella amministrazione straordinaria.

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