Immobili

Il divieto condominiale di depositi di materiali pericolosi non impedisce l'uso di locali come autorimesse

Il regolamento che voglia impedire il cambio di destinazione da negozio a box deve farlo esplicitamente

di Paola Rossi

L'illegittimità della destinazione ad autorimessa di un locale di proprietà esclusiva non può essere desunta dalla clausola del regolamento condominiale che vieta la destinazione a deposito di materiali infiammabili, esplodenti, maleodoranti o fonte di polvere o di esalazioni nocive. Di conseguenza per impedire - come nel caso concreto - a un condomino di utilizzare come box auto i locali condominiali di sua proprietà, prima utilizzati come esercizi commerciali, il divieto contenuto nel regolamento deve essere espresso e puntuale. Non basta, dunque, il divieto generico di destinazione a deposito di materiali "pericolosi" per poter interpretare la norma negoziale come ricomprendente anche il divieto di utilizzo a fini di ricovero di autoveicoli.

Un vademecum della Suprema Corte sull'interpretazione dei regolamenti

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 17159/2022, ha di fatto tracciato i limiti, rappresentati dal dato letterale delle clausole negoziali del regolamento di condominio, alla possibilità di interpretare le clausole negoziali che lo compongono. In sintesi, lo spartiacque è rappresentato dalla chiarezza e puntualità o meno degli articoli del regolamento di condominio: se il dato letterale è chiaro e puntuale non è consentita un'interpretazione non testuale della volontà espressa con le clausole regolamentari. In particolare, quando si tratta di divieti che limitano il libero godimento del proprietario.

Il ricorso puntava quindi a far discendere da altri divieti (puntuali) contenuti nel regolamento anche quello di adibire a box auto il locale, che in origine era un negozio. Infatti, il ricorrente fondava la sua pretesa anche su un altro divieto: quello di svolgere attività industriali rumorose, divieto non applicabile secondo i giudici contro i condomini che avevano realizzato box auto all'interno dei locali dei negozi sottostanti l'edificio.

Secondo la Corte di appello, come confermato ora dalla Cassazione, in entrambi i casi si tratta di norme condominiali che recano precisi e mirati divieti e non è perciò consentito all'interprete di ampliarli per analogia proprio a causa della loro chiarezza negoziale.

Viene perciò respinta la pretesa di ritenere operativi entrambi i divieti contro l'avvenuta realizzazione di autorimesse facendo valere - ad esempio - le lamentele per la possibilità recondita che un'auto possa esplodere o sostenendo che lo sbattimento delle portiere delle automobili arrechi lo stesso fastidio di un'attività industriale rumorosa.

Resta centrale per gli Ermellini il dato letterale

Spiega la Cassazione che i divieti condominiali, siccome incidenti sull'uso delle parti di esclusiva proprietà dei singoli, vanno interpretati senza ingiustificati ampliamenti ultraletterali. Non è quindi plausibile la pretesa di accedere a un'interpretazione al di là del testo se il dato letterale della clausola è coerente con lo spirito del regolamento condominiale. A maggior ragione in materia di divieti condomoniniali che di fatto costituiscono servitù reciproche tra le proprietà esclusive dei singoli condomini.

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