Il divieto condominiale di depositi di materiali pericolosi non impedisce l'uso di locali come autorimesse
Il regolamento che voglia impedire il cambio di destinazione da negozio a box deve farlo esplicitamente
L'illegittimità della destinazione ad autorimessa di un locale di proprietà esclusiva non può essere desunta dalla clausola del regolamento condominiale che vieta la destinazione a deposito di materiali infiammabili, esplodenti, maleodoranti o fonte di polvere o di esalazioni nocive. Di conseguenza per impedire - come nel caso concreto - a un condomino di utilizzare come box auto i locali condominiali di sua proprietà, prima utilizzati come esercizi commerciali, il divieto contenuto nel regolamento deve essere espresso e puntuale. Non basta, dunque, il divieto generico di destinazione a deposito di materiali "pericolosi" per poter interpretare la norma negoziale come ricomprendente anche il divieto di utilizzo a fini di ricovero di autoveicoli.
Un vademecum della Suprema Corte sull'interpretazione dei regolamenti
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 17159/2022, ha di fatto tracciato i limiti, rappresentati dal dato letterale delle clausole negoziali del regolamento di condominio, alla possibilità di interpretare le clausole negoziali che lo compongono. In sintesi, lo spartiacque è rappresentato dalla chiarezza e puntualità o meno degli articoli del regolamento di condominio: se il dato letterale è chiaro e puntuale non è consentita un'interpretazione non testuale della volontà espressa con le clausole regolamentari. In particolare, quando si tratta di divieti che limitano il libero godimento del proprietario.
Il ricorso puntava quindi a far discendere da altri divieti (puntuali) contenuti nel regolamento anche quello di adibire a box auto il locale, che in origine era un negozio. Infatti, il ricorrente fondava la sua pretesa anche su un altro divieto: quello di svolgere attività industriali rumorose, divieto non applicabile secondo i giudici contro i condomini che avevano realizzato box auto all'interno dei locali dei negozi sottostanti l'edificio.
Secondo la Corte di appello, come confermato ora dalla Cassazione, in entrambi i casi si tratta di norme condominiali che recano precisi e mirati divieti e non è perciò consentito all'interprete di ampliarli per analogia proprio a causa della loro chiarezza negoziale.
Viene perciò respinta la pretesa di ritenere operativi entrambi i divieti contro l'avvenuta realizzazione di autorimesse facendo valere - ad esempio - le lamentele per la possibilità recondita che un'auto possa esplodere o sostenendo che lo sbattimento delle portiere delle automobili arrechi lo stesso fastidio di un'attività industriale rumorosa.
Resta centrale per gli Ermellini il dato letterale
Spiega la Cassazione che i divieti condominiali, siccome incidenti sull'uso delle parti di esclusiva proprietà dei singoli, vanno interpretati senza ingiustificati ampliamenti ultraletterali. Non è quindi plausibile la pretesa di accedere a un'interpretazione al di là del testo se il dato letterale della clausola è coerente con lo spirito del regolamento condominiale. A maggior ragione in materia di divieti condomoniniali che di fatto costituiscono servitù reciproche tra le proprietà esclusive dei singoli condomini.