L’inimicizia tra condòmini che determina l’assenza alla riunione non invalida l’assemblea
La possibilità di delegare ad altri la propria partecipazione contribuisce a preservare la continuità amministrativa evitando che dissidi interpersonali si traducano in blocchi decisionali
L’assemblea condominiale tenutasi nell’abitazione di un condomino con il quale esistono conflitti e divergenze personali è valida purché il luogo scelto sia fisicamente e moralmente idoneo. È quanto affermato dalla Corte d’Appello di Napoli con sentenza n. 5767/2025.
Il caso
La vicenda trae origine dal ricorso di una condomina volto a invalidare la delibera assembleare. Si doleva di non essere stata posta nelle condizioni di partecipare serenamente alla riunione a causa della ostilità esistente con il proprietario dell’immobile nel quale l’assemblea era stata convocata. Oltre all’annullamento della delibera, l’impugnante aveva chiesto la sospensione della esecutività, il riconoscimento del suo diritto a partecipare e l’obbligo per il condominio di scegliere una sede neutra. Il tribunale aveva respinto richieste e la causa era approdata in appello.
Criteri di idoneità della sede
La Corte territoriale partenopea ha confermato la decisione di primo grado chiarendo che i conflitti personali non sono bastevoli a inficiare le delibere. L’alloggio di un condomino può essere utilizzato come sede, a condizione che risulti fisicamente adeguata (capiente e agevolmente raggiungibile) e moralmente idonea (priva di elementi oggettivi che possano alterare lo svolgimento della discussione). La valutazione non può basarsi su antipatie o percezioni soggettive, ma richiede circostanze concrete e gravi. La giurisprudenza considera inidonei soltanto contesti realmente compromettenti come luoghi collegati ad attività illecite. Inoltre, la sede deve ricadere nel Comune in cui è ubicato l’edificio, criterio che garantisce accessibilità e ragionevolezza. Il giudice può intervenire sulla scelta della sede solo in presenza di evidenti inidoneità fisiche o morali.
Partecipazione tramite delega
I giudici di appello hanno evidenziato che il condomino che ritenga scomodo o inopportuno recarsi nel luogo prescelto può sempre partecipare tramite delega, strumento che assicura la tutela del diritto di voto senza ostacolare la gestione condominiale. In presenza di tensioni tra proprietari, è inoltre possibile ricorrere a soluzioni pratiche, come la scelta consensuale di una sede alternativa, oppure a strumenti di gestione del conflitto - mediazione o negoziazione - così da evitare inutili contenziosi. L’assemblea svolta nella abitazione di un condomino resta valida salvo che emergano reali e oggettive condizioni di inidoneità tali da comprometterne il regolare svolgimento.
Considerazioni finali
La pronuncia rimarca un principio fondamentale: la vita condominiale non può essere paralizzata da dissapori personali. L’assemblea è un organo essenziale per la gestione delle parti comuni e le scelte inerenti al luogo della riunione devono essere valutate secondo criteri oggettivi e funzionali, non sulla base di percezioni o antipatie individuali. La possibilità di delegare la partecipazione contribuisce a preservare la continuità amministrativa evitando che dissidi interpersonali si traducano in blocchi decisionali. La sentenza invita a riconoscere che i conflitti tra condòmini, se non adeguatamente gestiti, possono trasformarsi in leve di ostacolo alla vita comunitaria. In definitiva, la decisione ribadisce che la neutralità del luogo non è un valore assoluto. Ciò che conta è che l’assemblea possa svolgersi in modo corretto, ordinato e aperto alla partecipazione di tutti.







