Decreto lavoro in “Gazzetta”: focus su badge di cantiere e patente a crediti
L’intervento mira a un rafforzamento della cultura della sicurezza, all’incremento della prevenzione e alla riduzione degli infortuni in ogni ambito lavorativo
Ridurre infortuni e irrobustire la vigilanza, premiando i datori virtuosi e irrigidendo gli obblighi nei settori a rischio (cantieri/appalti), con misure su formazione, DPI, patente a crediti e studenti in PCTO. Ma anche potenziamento INL e Carabinieri Tutela Lavoro. È stato pubblicato in GU n. 254 del 31 ottobre 2025, il Dl 31 ottobre 2025 n. 159 (“Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”).
Incentivi e vigilanza - Le norme incentivano le misure di riduzione degli infortuni sul lavoro e premiano i datori di lavoro virtuosi, potenziando al contempo le attività di vigilanza e l’apparato sanzionatorio. Tra l’altro, si prevede:
• revisione delle aliquote INAIL e contributi agricoli. A partire dal 1° gennaio 2026, si autorizza l’INAIL alla revisione delle aliquote per l’oscillazione in bonus per andamento infortunistico e dei contributi in agricoltura, con l’obiettivo di premiare le imprese che dimostrano un andamento positivo in materia di sicurezza. Sono inoltre introdotte specifiche cause di esclusione dal bonus;
• per aderire alla Rete del lavoro agricolo di qualità, le imprese dovranno dimostrare l’assenza di condanne penali o sanzioni amministrative in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli ultimi tre anni. A queste imprese virtuose verrà riservata una quota delle risorse programmate dell’INAIL;
• subappalto e strumenti digitali. Il decreto orienta l’attività di vigilanza dell’INAIL in modo mirato nei confronti dei datori di lavoro che ricorrono allo strumento del subappalto (pubblico e privato). Contestualmente, vengono introdotte disposizioni specifiche per il badge di cantiere e la patente a crediti, prevedendo la precompilazione della tessera digitale con i dati identificativi dei lavoratori assunti tramite la piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa). Inoltre, si individueranno gli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato (oltre al settore edile);
• potenziamento dell’apparato ispettivo e promozionale. Il testo prevede il potenziamento dell’organico dell’INAIL e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro.
Formazione e indennizzi - Il decreto interviene in modo incisivo anche sulla formazione e sulla tutela specifica, prevedendo, tra l’altro:
• rafforzamento della formazione per RLS. L’obbligo di aggiornamento periodico dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) viene esteso anche alle imprese con meno di 15 dipendenti, garantendo una formazione costante in tutti gli ambiti lavorativi. Inoltre, si innalza il livello qualitativo degli enti accreditati che erogano la formazione in materia, demandando a un accordo Stato-Regioni l’individuazione di criteri e requisiti di accreditamento;
• sicurezza studenti (scuola-lavoro). Si rafforza la tutela assicurativa INAIL per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro, estendendo la copertura anche agli infortuni occorsi nel tragitto casa-lavoro e viceversa. Si introduce a carico dell’INAIL una borsa di studio per alunni e studenti superstiti di persone decedute per infortuni sul lavoro o malattie professionali;
• near miss e prevenzione. Viene promossa l’adozione di linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni (c.d. near miss) da parte delle imprese con più di quindici dipendenti. Strumenti di incentivazione economica e premiale saranno individuati per le imprese che adottano modelli organizzativi avanzati di gestione della sicurezza e di tracciamento dei mancati infortuni;
• visite mediche aggiuntive. In relazione alle attività ad alto rischio di infortuni, si introduce una nuova tipologia di visita medica nei confronti del lavoratore qualora vi sia il ragionevole motivo di ritenere che si trovi sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche;
• destinazione sanzioni. Le risorse introitate dalle ASL a seguito dei provvedimenti sanzionatori saranno utilizzate in via esclusiva per attività di sorveglianza epidemiologica dei rischi, al rafforzamento dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPRESAL) e ad attività di formazione e aggiornamento professionale.
LA SINTESI DEL PROVVEDIMENTO
Art. 1. Dal 1° gennaio 2026 l’INAIL potrà ritarare sia il “bonus” di oscillazione legato all’andamento infortunistico, sia i contributi dovuti in agricoltura, così da premiare i datori virtuosi e spingere la riduzione degli infortuni. Restano fuori dai bonus le aziende con condanne definitive per gravi violazioni della sicurezza negli ultimi due anni. Il tutto sarà regolato da decreti del Lavoro e del MEF, con coinvolgimento dell’Agricoltura per la parte agricola.
Art. 2. La “Rete del lavoro agricolo di qualità” diventa anche un presidio di salute e sicurezza: i requisiti di regolarità includono esplicitamente l’H&S e, dal 2026, una quota dei fondi INAIL per i progetti ex art. 11 d.lgs. 81 sarà riservata alle imprese agricole iscritte alla Rete che adottano miglioramenti concreti in materia di sicurezza. Un decreto entro 60 giorni definirà come.
Art. 3. La vigilanza si concentra sugli appalti e, soprattutto, sui subappalti. Nei cantieri (e in altri settori ad alto rischio) arriva l’obbligo di badge con codice anticontraffazione—anche digitale e integrato con il SIISL, generato automaticamente per chi è assunto via SIISL. Si aggiorna la patente a crediti: decurtazioni immediate per lavoro nero, sanzione raddoppiata per assenza di patente e soppressione di vecchie voci; le nuove regole valgono per illeciti dal 1/1/2026. Entro 60 giorni saranno elencati gli “ambiti a rischio più elevato”.
Art. 4. Si rafforzano gli organi di controllo: l’INL assume 300 ispettori tra 2026 e 2028, con concorsi regionali e più posizioni dirigenziali e risorse; cresce anche l’organico dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro (da 710 a 810), con assunzioni scaglionate e coperture pluriennali.
Art. 5. La leva principale è la prevenzione. L’INAIL trasferirà almeno 35 milioni annui al Fondo sociale per progetti formativi innovativi (anche con realtà simulata/aumentata) e per rafforzare la formazione dei RLS/RLST; priorità ai settori più incidenti (edilizia, logistica, trasporti) e sostegni all’adozione di DPI tecnologicamente avanzati. Partono campagne nelle scuole; nel DVR entrano misure contro violenze e molestie; le competenze formative confluiscono nel fascicolo elettronico e nel SIISL; si aggiornano entro il 31/12/2026 le regole su accertamenti alcol/droga; sul lavoro in quota si ribadisce la priorità delle protezioni collettive (parapetti/reti) e si precisano le norme su scale verticali.
Art. 6. In 90 giorni Stato e Regioni fissano criteri omogenei di accreditamento per i soggetti che fanno formazione in materia di sicurezza (competenze, organizzazione, risorse), senza nuovi oneri.
Art. 7. Per gli studenti in PCTO la copertura INAIL è espressamente estesa anche agli infortuni in itinere; le convenzioni scuola-impresa non potranno mai destinarli a lavorazioni ad “elevato rischio” indicate nel DVR aziendale.
Art. 8. Dal 1° gennaio 2026 l’INAIL riconosce borse di studio ai figli superstiti titolari di rendita: 3.000 euro per primaria/medie, 5.000 per superiori/IeFP, 7.000 per università/AFAM/ITS. Vale un tetto annuo di 26 milioni, con erogazione in ordine cronologico delle domande e nei limiti d’età del T.U. 1124/1965.
Art. 9. L’assegno di incollocabilità per vedove/orfani dei grandi invalidi si allinea dinamicamente ai limiti d’età previsti per il collocamento obbligatorio, sincronizzandosi con l’età pensionabile.
Art. 10. I modelli organizzativi “esimenti” richiamano ora la ISO 45001:2023+A1:2024. L’INAIL potrà convenzionarsi con UNI per consentire la consultazione gratuita delle norme tecniche rilevanti e pubblicare un bollettino ufficiale delle novità.
Art. 11. Dal 2026 la disciplina delle anticipazioni di cassa ex L. 388/2000 si applica a tutte le gestioni assicurative INAIL, per una gestione più flessibile dei flussi.
Art. 12. INAIL può stabilizzare—nei limiti delle facoltà assunzionali—il personale medico e tecnico assunto a termine ex DL 4/2022, con almeno 24 mesi continuativi e in servizio al 30/6/2025, tramite selezione comparativa.
Art. 13. Si semplificano i costi e i tempi dei controlli: per le missioni ispettive è possibile una somma forfetaria sostitutiva di indennità e rimborsi (da definire con decreto), l’INL è esentato dalle spese di giustizia e diventa obbligatorio il domicilio digitale personale dell’amministratore unico/AD (o, in mancanza, del Presidente), distinto da quello dell’impresa.
Art. 14. Dal 1° aprile 2026, chi vuole benefici contributivi deve pubblicare le posizioni di lavoro sul SIISL; le CO potranno transitare sul SIISL e il sistema restituirà ai datori gli esiti delle verifiche sulle autocertificazioni. Le Agenzie per il Lavoro dovranno pubblicare tutte le vacancy; previsto anche l’inserimento su SIISL dei lavoratori extra-UE ex art. 23 T.U. immigrazione. Seguiranno decreti attuativi.
Art. 15. Si introduce un approccio strutturato ai “near miss”: entro sei mesi linee guida MLPS-INAIL per identificarli, tracciarli e analizzarli nelle imprese oltre 15 addetti, con invio di dati aggregati e un rapporto annuale per tarare formazione e supporti.
Art. 16. Gli introiti sanzionatori destinati alle Regioni vengono vincolati e ripartiti alle ASL in base a rischio e gravità, per finanziare personale aggiuntivo, strumenti, formazione e sorveglianza epidemiologica; si possono finanziare prestazioni aggiuntive e riutilizzare le economie nell’anno.
Art. 17. Il tempo delle visite di sorveglianza è orario di lavoro (tranne quelle preassuntive). Il medico competente promuove gli screening oncologici LEA; in 12 mesi il Ministero della Salute definirà i requisiti delle strutture di sorveglianza. Introdotta la “visita mirata” in turno, quando c’è ragionevole motivo di sospetto di alcol/stupefacenti per attività ad alto rischio.
Art. 18. Per il volontariato di Protezione Civile (CRI, CNSAS, VVF volontari) si crea una cornice dedicata: obblighi proporzionati su informazione/formazione/addestramento/DPI e controllo sanitario; sedi, luoghi di prova e di intervento non sono luoghi di lavoro (salvo attività lavorativa). La sorveglianza sanitaria si applica nei casi previsti; possibili ulteriori misure con decreti PCM.
Art. 19. Per il personale assunto ex L. 178/2020 si elimina il termine del 31/10/2025: contratti prorogabili fino a tre anni complessivi, con facoltà di sostituzione in caso di cessazione. Stabilizzazioni tramite concorsi riservati (fino al 50%) per chi ha 15 mesi continuativi o 36 mesi anche non continuativi entro il 31/12/2028, con obbligo di permanenza di 5 anni nei servizi regionali di protezione civile.
Art. 20–21. Prorogato al 31 dicembre 2025 lo stato di emergenza per gli eventi meteo che hanno colpito la Toscana a fine 2023; il decreto è efficace dal 31 ottobre 2025 ed è avviato alla conversione.







