Abnorme il decreto del Gup che esclude l’aggravante senza sentire il Pm
Lo ha chiarito la Cassazione, con la sentenza n. 33679 depositata oggi, affermando che la riforma Cartabia obbliga alla interlocuzione col Pm
A seguito della riforma Cartabia, il Gup non può modificare, col decreto che dispone il giudizio, la qualificazione giuridica del fatto senza sentire il Pubblico ministero. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 33679 depositata oggi, accogliendo il ricorso del Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, annullando, senza rinvio, il decreto e qualificando il provvedimento come abnorme.
Nel ricorso il Pm aveva sostenuto che l’atto era abnorme in quanto il Giudice dell’udienza preliminare aveva escluso l’aggravante mafiosa (art. 416-bis.1 cod. pen.), contestata nella richiesta di rinvio a giudizio, senza attivare alcuna interlocuzione, come previsto dall’art. 423, comma 1-bis Cpp. Il Gup, invece, avrebbe dovuto invitare il Pm a prendere posizione sulla corretta qualificazione giuridica.
La Cassazione ricorda che la disciplina originaria dell’udienza preliminare non contemplava il potere del giudice di attribuire al fatto contestato una diversa definizione giuridica, potere riservato al Pm. Nel silenzio della legge, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente ritenuto che il Gup “non può modificare il fatto oggetto dell’imputazione, ma può dare ad esso una diversa qualificazione giuridica”. E dunque non incorreva in abnormità, né in eccesso di potere il decreto con cui il Gup disponeva il giudizio modificando la qualificazione giuridica del fatto del Pm.
Per la VI Sezione penale, tuttavia, questi “consolidati principi di diritto” non valgono più dopo l’introduzione, nella disciplina dell’udienza preliminare, dell’art. 423, comma 1-bis, cod. proc. pen. (per effetto dell’art. 23, comma 1, lett. i), n. 2) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150). La norma prevede infatti che se l’imputazione non è corretta “…il giudice invita il pubblico ministero a operare le necessarie modificazioni”, così introducendo il contraddittorio preventivo “quale condizione – scrive la Corte - per l’esercizio da parte del giudice dell’udienza preliminare del sindacato sulla dimensione fattuale e giuridica dell’imputazione”.
Esclusa la legittimità della riqualificazione da parte del Gup, si deve però accertare a cosa porta una simile violazione. Per i giudici di legittimità siamo di fronte a un caso di “abnormità strutturale”, in quanto il giudice eserciterebbe un potere che, in quelle forme, non gli è riconosciuto dalla legge processuale.
In definitiva, in seguito all’introduzione dell’art. 423, comma 1-bis, cod. proc. pen., conclude la Cassazione, “deve ritenersi abnorme, sotto il profilo strutturale, il decreto che dispone il giudizio che, senza la previa sollecitazione del contraddittorio, modifichi la qualificazione giuridica del fatto operata dal pubblico ministero nella propria richiesta, escludendo una circostanza aggravante”.