Abusi edilizi, la tenuità del fatto non è esclusa a priori ma non sussiste in caso di plurime violazioni di legge
Il carattere permanente di tali reati non integra l'abitualità della condotta, ma va considerata la durata della permanenza dell'illecito
Il carattere permanente dei reati in materia edilizia non esclude di per sé la possibilità del riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'articolo 13 bis del Codice penale, in caso di tenuità del fatto.
La Cassazione ha ritenuto perciò legittima in astratto la richiesta degli imputati di vedersi applicare la norma penale che comporta la non punibilità per il reato, ma nel caso concreto, con la sentenza n. 16979/2022, ha respinto il motivo di ricorso sullo specifico punto. Chiarisce infatti la Cassazione che in base a un valido orientamento giurisprudenziale la permanenza del reato non integra automaticamente quella abitualità a reiterarlo, che preclude l'applicazione della causa di non punibilità.
Non può quindi de plano essere esclusa la tenuità del fatto per il solo motivo che il reato ha carattere permanente.
I ricorrenti però non avevano prodotto in giudizio il documento che attestasse l'avvenuta sanatoria dell'abuso edilizio che asserivano di aver ottenuto. Ma, soprattutto, la Corte di cassazione conferma la legittimità del diniego da parte del giudice di merito in un caso, come quello affrontato, dove la condotta contestata ai due imputati aveva violato molteplici norme determinando una "gravità" del fatto che non consentiva di farla rientrare nel perimetro della disposizione di favore.
I ricorrenti avevano infatti realizzato un'opera in violazione dell'obbligo di munirsi preventivamente del permesso a costruire e, inoltre, non avevano richiesto la dovuta autorizzazione del Genio civile, necessaria per realizzare lavori di edilizia in area sismica. E neanche presentato i dovuti calcoli statici.
La delicatezza delle situazioni derivate dalla realizzazione degli abusi in zona sismica e vincolata paesaggisticamente escludono, anche per la Cassazione, il carattere tenue del reato commesso dai due ricorrenti.