Non è nulla la citazione in appello se manca avviso sull’opzione della giustizia riparativa
La riforma Cartabia ha reso possibile l’accesso alla ricomposizione tra imputato e vittima del reato in ogni stato e grado del processo per cui il mancato avviso costituisce solo un mancato adempimento informativo
Non determina alcuna forma di nullità dell’atto di citazione in giudizio il mancato avviso all’imputato sulla possibilità di poter accedere a programmi di giustizia riparativa.
La Cassazione penale - con la sentenza n. 20308/2025 - ha infatti rigettato il ricorso che lamentava l’illegittimità della decisione dei giudici di appello che avevano respinto l’eccezione di nullità generale in relazione all’assenza nel provvedimento di vocatio in ius dell’avviso alle parti di poter far ricorso all’alternativa rispetto al formale processo del percorso riparativo.
La Cassazione esclude, invece, che rilevi come vizio dell’atto il mancato avviso. Secondo i giudici di legittimità non si tratta di vizio dell’atto che determini violazione dei diritti riconosciuti all’imputato come quello di poter adeguatamente esercitare il proprio diritto di difesa. Si tratta - come afferma testualmente la Suprema corte - di violazione di un mero obbligo informativo sull’esistenza di un percorso alternativo finalizzato a ricomporre le parti (imputato e vittima) ed elidere l’offesa arrecata col reato. La mancata osservazione di tale obbligo informativo, proprio per tale sua natura, non può determinare perciò la nullità processuale di ordine generale eccepibile in giudizio, tenuto conto che è fuori discussione che non si tratti di nullità speciale in quanto questa può sussistere solo se espressamente comminata dalla legge a fronte di uno specifico inadempimento processuale.
La base del ragionamento della Corte di cassazione sta nella previsione della Riforma Cartabia di poter avere accesso anche su iniziativa d’ufficio del giudice stesso ai programmi riparativi in qualsiasi fase e grado del giudizio fino all’esecuzione della pena. Non costituisce quindi un vulnus nei diritti dell’imputato la mancata sottoposizione alla sua attenzione da parte del giudice della possibilità di attivare la giustizia riparativa. In effetti, essa costituisce un binario parallelo al processo percorribile sempre e senza che le formalità processuali previste dalla legge se non rispettate possano costituire uno sbarramento all’accesso.