Abuso del processo in caso di frazionamento del credito
Obbligazioni - Creditore - Onorari professionali - Avvocato - Frazionamento delle pretese creditorie - Unica prestazione - Procedimento monitorio - Abuso del processo - Sussiste.
Il frazionamento delle pretese creditorie del professionista che richieda per lo stesso titolo e la stessa prestazione distinti decreti ingiuntivi non appare giustificato poiché il professionista (nella specie un avvocato) prima di agire in via monitoria, ha l'onere di sottoporre una nota specifica al Consiglio dell'Ordine e, se non soddisfatto, di chiederne previamente la revisione. Una tale condotta è contraria alle regole di correttezza e buona fede e al principio del giusto processo configurando un abuso con l'effetto di considerare la sua domanda improcedibile.
•Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 7 giugno 2019 n. 15498
Contratti in genere - Effetti del contratto - Esecuzione di buona fede clausola generale di buona fede e correttezza - Ambito di operatività - Estensione fino alla fase giudiziale - Frazionamento della domanda di adempimento di unica pretesa creditoria - Legittimità - Esclusione - Contrasto col principio del giusto processo - Configurabilità - Conseguenze - Improcedibilità.
Non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale; conseguentemente, le domande giudiziali aventi a oggetto una frazione di un unico credito sono da dichiararsi improcedibili.
•Corte di cassazione, sezione VI civile, ordinanza 27 luglio 2018 n. 19898
Obbligazioni - Creditore - Frazionamento della domanda di adempimento di unica pretesa creditoria - Legittimità - Esclusione - Contrasto col principio del giusto processo.
Tutte le domande giudiziali aventi a oggetto una frazione di un unico credito sono da dichiararsi improponibili poiché non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto dell'obbligazione, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede sia con il principio costituzionale del giusto processo poiché la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria si traduce in un abuso degli strumenti processuali.
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 20 novembre 2009 n. 24539
Contratti in genere - Effetti del contratto - Esecuzione di buona fede - Clausola generale di buona fede e correttezza - Ambito di operatività - Estensione fino alla fase giudiziale - Frazionamento della domanda di adempimento di unica pretesa creditoria - Legittimità - Esclusione - Contrasto col principio del giusto processo - Configurabilità.
Non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale.
•Corte di cassazione, sezioni Unite civili, sentenza 15 novembre 2007 n. 23726