Accordi di esclusiva con i fornitori, l'abuso di posizione dominante va comunque valutato in concreto
Va raffrontata la situazione di concorrenti con pari efficienza per capire se l'impegno unilaterale è anticoncorrenziale
Per accertare l'abuso di posizione dominante va verificato il contenuto delle clausole di esclusiva contenute nei contratti di distribuzione per vedere se posseggono la capacità di produrre effetti preclusivi. La Corte Ue con la sentenza sulla causa C-680/20 ha affermato che l'autorità garante della concorrenza è obbligata a valutare tale effettiva capacità preclusiva tenendo conto anche degli elementi di prova presentati dall'impresa in posizione dominante.
Il giudizio a quo nasce da una vicenda italiana dove l'Autorità italiana Garante della Concorrenza e del Mercato ha constatato che un'impresa aveva abusato della sua posizione dominante sul mercato italiano della commercializzazione di prodotti alimentari in confezioni singole destinate ad essere consumate «all'esterno», vale a dire fuori dal domicilio dei consumatori, in diversi punti di vendita.
L'abuso contestato si fondava su comportamenti materialmente messi in atto non dalla stessa società, ma da distributori indipendenti dei suoi prodotti, che avevano imposto clausole di esclusiva ai gestori di detti punti vendita. Però l'Agcm nella sua contestazione non ha ritenuto di essere obbligata ad analizzare gli studi economici prodotti dall'impresa messa sotto la lente che intedeva dimostrare che le pratiche controverse non avevano effetti preclusivi nei confronti dei suoi concorrenti "almeno altrettanto efficienti". L'Agcm aveva ritenuto che tali studi fossero del tutto irrilevanti in presenza di clausole di esclusiva, dato che l'impiego di tali clausole da parte di un'impresa detentrice di una posizione dominante sarebbe sufficiente a configurare un abuso di tale posizione.
Invece, il raffronto tra operatori con pari efficienza sul medesimo mercato non è elemento che l'Antitrust può escludere dal proprio esame.