Aggravante del metodo mafioso se l'estorsione avviene con modalità che rievocano la forza del clan
La circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, prevista in generale dall'articolo 7 del Dl 152/1991 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata), può ritenersi sussistente anche a carico di un soggetto che non faccia parte di un'associazione di tipo mafioso. Per la sua configurabilità, infatti, è necessario che l'autore del reato, attraverso la metodologia criminale mafiosa, riesca a coartare effettivamente la volontà della vittima, ovvero riesca a consumare il reato per mezzo di un comportamento comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un clan mafioso. Questo è quanto emerge dalla sentenza 6421/2018 della Corte d'appello di Napoli relativa ad un episodio di estorsione aggravata.
I fatti - La vicenda prende le mosse da un episodio risalente a venti anni fa, quando due uomini appartenenti alla associazione camorristica del clan dei casalesi, avvalendosi della forza di intimidazione derivante dalla loro notoria appartenenza al sodalizio criminale, costringevano un imprenditore a versare due milioni delle vecchie lire, commettendo il fatto con le modalità indicate dall'articolo 416-bis cp, ovvero pressandolo con diverse "visite" e minacciando la chiusura dell'attività. All'esito delle indagini e dopo il processo di primo grado, i due imputati venivano condannati per il reato di estorsione, aggravata dalla circostanza soggettiva del far parte di un'associazione mafiosa (articolo 628 comma 3 n. 3-629 comma 2 cp) e da quella oggettiva dell'utilizzo del metodo mafioso (articolo 7 Dl 152/1991).
Il metodo mafioso - I giudici d'appello confermano il verdetto di condanna, rimodulando il trattamento sanzionatorio, e si soffermano sulla contemporanea sussistenza delle due aggravanti, entrambe ritenute correttamente sussistenti dal Tribunale. Ebbene, afferma la Corte, le due circostanze aggravanti ben possono concorrere essendo le stesse ancorate a presupposti fattuali differenti: quella extracodicistica «presuppone l'accertamento che la condotta di reato sia stata commessa con modalità di tipo mafioso, pur non essendo necessario che l'agente appartenga al sodalizio criminale»; quella codicistica «si riferisce alla provenienza della violenza o minaccia da soggetto appartenente ad associazione mafiosa, senza la necessità di accertare in concreto le modalità di esercizio di tali violenza o minaccia né che esse siano attuate utilizzando la forza intimidatrice derivante dall'appartenenza alla associazione».
Ciò posto, nel caso di specie giustamente è stata contestata l'aggravante mafiosa sia sotto il profilo soggettivo, dunque dell'appartenenza al clan, sia sotto il profilo oggettivo, dunque del metodo mafioso. Quanto a quest'ultimo, sottolinea il Collegio, è sufficiente che l'agente «riesca a coartare effettivamente la volontà della vittima ed a consumare il reato ed abbia un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere».
Corte d'appello di Napoli - Sezione I penale – Sentenza 16 ottobre 2018 n. 6421