Penale

Ammissibile il concorso tra violenza privata e stalking

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a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Concorso di reati – Delitti contro la libertà individuale - Reato di violenza privata ex articolo 610 c.p. – Reato di atti persecutori ex articolo 612-bis c.p. – Ammissibilità.
E' ammissibile il concorso di reati tra violenza privata ed atti persecutori, trattandosi di fattispecie criminose che tutelano beni giuridici diversi. Infatti, l'articolo 610 c.p. protegge il procedimento di formazione e di attuazione della volontà personale, ovvero la libertà individuale intesa come libertà di autodeterminazione e di azione mentre l'articolo 612-bis c.p. è preordinato alla tutela della tranquillità psichica della persona che costituisce condizione essenziale per la libera formazione ed estrinsecazione della predetta volontà.
• Corte di cassazione, sezione V, sentenza 30 ottobre 2017 n. 49683

Condominio - Atti persecutori - Violenza privata - Concorso di reati - Configurabilità.
Non sussiste rapporto di specialità, ma concorso di reati, tra il delitto di atti persecutori ex articolo 612bis cod. pen. e quello di violenza privata di cui all'articolo 610 cod. pen.
• Corte di cassazione, sezione V, sentenza 25 maggio 2011 n. 20895

Reati contro la persona - Delitti contro la libertà individuale - Violenza privata - Atti persecutori - Concorso con il reato di violenza privata - Ammissibilità - Ragioni.
È configurabile il concorso tra il reato di violenza privata e quello di atti persecutori, trattandosi di reati che tutelano beni giuridici diversi, in quanto l'articolo 610 cod. pen. protegge il processo di formazione e di attuazione della volontà personale, ovvero la libertà individuale come libertà di autodeterminazione e di azione; mentre l'articolo 612 bis cod. pen. è preordinato alla tutela della tranquillità psichica - ed in definitiva della persona nel suo insieme - che costituisce condizione essenziale per la libera formazione ed estrinsecazione della predetta volontà.
• Corte di cassazione, sezione V, sentenza 16 gennaio 2015 n. 2283

Atti persecutori - Stalking - Estremi - Violenza privata - Differenze - Fattispecie in tema di stalking “condominiale”.
II reato di stalking configura una fattispecie speciale rispetto ai reati di minaccia e molestie, ma non rispetto al reato di violenza privata. La violenza privata, infatti, è finalizzata a costringere la persona offesa a fare, non fare, tollerare o omettere qualcosa, mentre lo stalking influisce sull'emotività della vittima; ne deriva che i due reati possono essere contestati in concorso tra loro. (Nel caso di specie il molestatore aveva l'abitudine di rincorrere, chiudere in ascensore e minacciare di morte ogni condoni ina incontrata nel palazzo).
• Corte di cassazione, sezione V, sentenza 25 maggio 2011 n. 20895

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