LA QUESTIONE

A distanza di anni dalle note pronunce della giurisprudenza di legittimità e dagli interventi normativi che hanno tentato di porre fine al contenzioso, la questione dell’anatocismo bancario può dirsi definitivamente risolta o continua a presentare profili di attualità e margini di incertezza interpretativa?

Normativa di riferimento Codice civile: art. 1283 Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: art. 120 Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342: art. 25 Decreto legge 4 febbraio 2016, n. 18, convertito in Legge n. 49/2016

Definizione ed evoluzione legislativa

Per anatocismo bancario si intende il calcolo degli interessi su altri interessi maturati su una somma. In altre parole, gli interessi maturati si trasformano in capitale e vengono sommati a quanto dovuto, costituendo così la base sulla quale determinare gli interessi del periodo successivo.

Tale capitalizzazione periodica trova il suo fondamento nell’art. 1283 c.c., secondo il quale “in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale...

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