Anche i mobili per casa possono essere “opere tutelate” ma secondo i requisiti previsti dal diritto d’autore
Per accertare una violazione del diritto d’autore per oggetti di utilità occorre stabilire se elementi creativi dell’opera protetta siano stati ripresi in modo riconoscibile nell’oggetto che si presume contraffatto
Anche i mobili, come tavoli da pranzo o quelli modulari , possono essere tutelati del diritto d’autore ma se rispondono ai requisiti previsti dalla normativa: occorre stabilire se elementi creativi dell’opera siano stati ripresi in modo riconoscibile nell’oggetto che si presume contraffatto e la loro originalità deve essere valutata secondo gli stessi requisiti applicati per giudicare quella di altri tipi di oggetti. Lo precisa la Corte di Giustizia con la sentenza depositata oggi, relativa alle cause riunite C-580/23 e C-795/23.
La vicenda
Due produttori di mobili sostengono, rispettivamente dinanzi ai giudici in Svezia e in Germania, che due commercianti di mobili hanno violato il loro diritto d’autore relativamente a determinati mobili.
Il produttore svedese Galleri Mikael & Thomas Asplund ritiene che i tavoli da pranzo, commercializzati dal gruppo svedese Mio, presentino notevoli somiglianze con i tavoli da esso prodotti e che, in quanto opere delle arti applicate, sarebbero protetti dal diritto d’autore.
Il produttore svizzero USM U. Schärer Söhne contesta al commerciante tedesco online konektra di offrire un sistema di mobili identico a un sistema di mobili modulari da esso prodotto e che, in quanto opera delle arti applicate, sarebbe protetto dal diritto d’autore.
La Corte d’appello di Stoccolma e la Corte federale di giustizia tedesca hanno chiesto alla Corte di giustizia quali siano le condizioni alle quali un oggetto di utilità può configurare un’opera di arte applicata e quindi beneficiare della tutela offerta dal diritto d’autore.
La decisione
La Corte ricorda che, in determinati casi, un oggetto può essere protetto sia come disegno o modello sia come opera ai sensi del diritto d’autore. In proposito, essa precisa che non sussiste un rapporto di regola ed eccezione tra questi due tipi distinti di protezione. Per quanto riguarda la protezione come opera ai sensi del diritto d’autore, l’originalità degli oggetti di arte applicata deve essere valutata secondo gli stessi requisiti applicati per valutare quella di altri tipi di oggetti.
Costituisce un’opera, ai sensi del diritto d’autore, un oggetto che rifletta la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest’ultimo. Le scelte dettate da diversi vincoli, in particolare tecnici, non ne fanno parte. Ciò vale anche per le scelte che, sebbene libere, non recano l’impronta della personalità dell’autore conferendo a detto oggetto un aspetto unico. Le intenzioni dell’autore durante il processo creativo, le sue fonti di ispirazione0, l’utilizzo di forme già disponibili, la possibilità di una creazione simile indipendente o il riconoscimento dello stesso oggetto da parte degli ambienti specializzati possono, eventualmente, essere presi in considerazione. Tuttavia, simili circostanze non sono, in ogni caso, né necessarie né determinanti per stabilire l’originalità dell’oggetto.
Per accertare una violazione del diritto d’autore, occorre stabilire se elementi creativi dell’opera protetta siano stati ripresi in modo riconoscibile nell’oggetto che si presume contraffatto. La stessa impressione visiva generale creata dai due oggetti in conflitto e il grado di originalità dell’opera non sono rilevanti.







