Comunitario e Internazionale

Anche le stabili organizzazioni nel pro rata di detrazione Iva

di Matteo Mantovani e Benedetto Santacroce

La società madre di un gruppo multinazionale che opera all’estero avvalendosi di stabili organizzazioni può determinare il proprio prorata di detrazione Iva considerando anche il volume d’affari realizzato da tali succursali estere. È questa una delle implicazioni che sembrerebbero discendere dalla sentenza della Corte Ue C-165/17, Morgan Stanley.

Quanto sopra implica che, se le stabili organizzazioni realizzano un volume d’affari connesso ad operazioni che danno diritto a detrazione per un ammontare superiore a quello della casa madre, quest’ultima beneficerà di un prorata di detrazione dell’Iva superiore a quello relativo alle sole operazioni da essa effettuate a livello domestico. Tuttavia, non tutto il volume d’affari di una stabile organizzazione può essere preso in considerazione a tal fine, ma solamente quello relativo alle operazioni realizzate da tale stabile organizzazione che presentino un nesso diretto e immediato con spese sostenute dalla casa madre. Inoltre, ai fini del prorata della casa madre rileva solo il volume d’affari della stabile organizzazione relativo ad operazioni che danno diritto alla detrazione sia nello stato di stabilimento della succursale che in quello della casa madre.

Si supponga che la casa madre effettui sia operazioni esenti che imponibili e, pertanto, sia soggetta a prorata. Finora, anche alla luce della sentenza della Corte UE C-388/11, Le Credit Lyonnaise, il prorata di detrazione della casa madre si sarebbe probabilmente calcolato considerando il solo volume d’affari domestico di detto soggetto passivo. Questo perché nella citata sentenza la Corte ha affermato che, il fatto di tener conto del volume d’affari realizzato da tutte le stabili organizzazioni di cui un soggetto passivo dispone all’estero al fine di determinare il prorata di detrazione applicabile alla casa madre, avrebbe l’effetto di far aumentare per tutti gli acquisti che tale soggetto passivo ha effettuato nello stato nel quale è stabilito la quota di imposta ivi detraibile.

Nella sentenza Morgan Stanley la Corte—in ciò che sembra più un cambiamento di opinione che una precisazione—ha tuttavia mitigato gli effetti di tale conclusione. La Corte ha spiegato che, l’avere escluso nel calcolo del prorata di detrazione della sede centrale di un soggetto passivo la presa in considerazione del volume d’affari delle sue succursali situate all’estero è derivato dal fatto che almeno una parte di tale volume d’affari non presentava alcun nesso con gli acquisti effettuati a monte da tale sede centrale. Pertanto, si può affermare che la Corte, sostenendo quanto sopra, non ha inteso escludere, nella determinazione dell’entità del diritto a detrazione della casa madre, la presa in considerazione delle operazioni realizzate da una stabile organizzazione situata all’estero le quali presentino un nesso diretto e immediato con spese sostenute dalla casa madre.

In altre parole, il volume d’affari della stabile organizzazione relativo ad operazioni imponibili che presentano un nesso immediato e diretto con le operazioni prestate dalla casa madre a favore della stabile organizzazione medesima sembrerebbero poter essere computate nel calcolo del prorata della casa madre. Ciò è possibile alla ulteriore condizione che le operazioni in questione risultino imponibili anche nello stato di residenza della casa madre. L’effetto, come si è detto, è che l’IVA detraibile della casa madre aumenterebbe in relazione a tutti gli acquisti da essa effettuati che presentano un nesso immediato e diretto con le attività delle stabili organizzazioni all’estero.

Corte Ue – Sentenza causa C-165/17

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