La Corte di giustizia dell'Unione europea interviene sulle conseguenze sui turisti in caso di fallimento di un'agenzia di viaggi e lo fa con la sentenza depositata il 13 novembre nella causa C-445/24 (MS Amlin Insurance SE)
LA MASSIMA
Turismo - Pacchetti turistici - Nozione di viaggiatore - Interpretazione - Contratto - Persona giuridica - Associazione senza fini di lucro - Conclusione del contratto a vantaggio dei suoi associati - Diritto al rimborso. (Direttiva 2015/2302, articolo 3) L'articolo 3, punto 6, della direttiva 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati deve essere interpretato nel senso che una persona giuridica come un'associazione senza scopo di lucro, che ha concluso con un organizzatore, in nome proprio, ma per conto di alcuni dei suoi associati, un contratto di pacchetto turistico, rientra nella nozione di «viaggiatore» ai sensi di tale disposizione.
La Corte di giustizia dell'Unione europea interviene sulle conseguenze sui turisti in caso di fallimento di un'agenzia di viaggi e lo fa con la sentenza depositata il 13 novembre nella causa C-445/24 (MS Amlin Insurance SE) con la quale ha stabilito che una persona giuridica, che agisce senza scopo di lucro nello stipulare un contratto di pacchetto turistico con un'agenzia di viaggio, deve essere considerata come "viaggiatore" e beneficiare così delle tutele garantite dal diritto Ue. In particolare...


