Assegno al nucleo familiare anche per nonna e nipote se conviventi
La conferma arriva dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 28627del 29 ottobre 2025
Assegno al nucleo familiare anche per la nonna convivente col nipote che i genitori non sono in grado (la madre) o non vogliono (il padre) mantenere. Con la sentenza del 29 ottobre 2025, n. 28627 la Corte di Cassazione ha infatti respinto il ricorso dell’Inps.
La Corte d’appello di Lecce aveva confermato la pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto alla nonna del minore, il diritto alla percezione dell’assegno dopo aver accertato che il minore conviveva con la nonna, “la quale era l’unica a provvedere al suo mantenimento, poiché né la madre né il padre erano in grado farvi fronte”. Proposto ricorso, la Sezione lavoro l’ha bocciato.
“Il requisito della vivenza a carico – premette la Suprema corte -, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare il mantenimento del minore in via continuativa e in misura quanto meno prevalente”.
Nel caso di specie, prosegue la decisione, la Corte di merito ha accertato che il minore conviveva con la nonna che è percettrice di una pensione capace di garantire in modo costante e continuativo il mantenimento del nipote. Mentre la madre, priva di redditi, è affetta da grave patologia ed è percettrice di assegno di accompagnamento. Infine, il padre, pur con un impiego part-time, si è sempre disinteressato del figlio e neppure ha chiesto di percepire l’Anf.
Si tratta di elementi di “sicura pregnanza probatoria” che portano alla conclusione che “l’unica persona convivente che da sempre provvede al mantenimento del minore è la nonna”. Riguardo la convivenza, conclude la Cassazione, “il quadro fattuale è di una tale univocità da rendere assolto il canone probatorio preteso”.





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