Responsabilità

Auto difettosa, il fornitore risponde come produttore se “appare” tale al consumatore

Lo ha chiarito la Cassazione, sentenza n. 32673 depositata oggi, respingendo il ricorso di una nota casa automobilistica

di Francesco Machina Grifeo

Il risarcimento del danno subito per un difetto dell’automobile - nel caso, il mancato funzionamento dell’airbag – può essere richiesto direttamente al “fornitore” della vettura se quest’ultimo è “apparso” al consumatore/acquirente come il “produttore”. Che è quanto accade, per esempio, quando il nome o un elemento distintivo coincide con quello del fabbricante. Lo ha chiarito la Cassazione, sentenza n. 32673 depositata oggi, respingendo il ricorso di una nota casa automobilistica americana con stabilimenti produttivi in Germania.

In primo grado, il consumatore aveva convenuto in giudizio il fornitore della vettura, sul presupposto che fosse il produttore del veicolo, considerata la coincidenza (parziale) del nome. Il fornitore si era difeso affermando che del difetto avrebbe dovuto rispondere il produttore. Il Tribunale accoglieva la domanda del consumatore, dichiarando la responsabilità extracontrattuale della società convenuta per difetto di fabbricazione dell’airbag. Proposto ricorso, la Corte d’appello di Bologna, lo rigettava. Contro questa decisione ha proposto ricorso il fornitore italiano.

La Cassazione ha girato alla Corte Ue il seguente quesito: se sia conforme alla direttiva 85/374/CEE l’interpretazione che estenda la responsabilità del produttore al fornitore, anche se quest’ultimo non abbia materialmente apposto sul bene il proprio nome, marchio o altro segno distintivo, soltanto perché il fornitore abbia una denominazione, un marchio o un altro segno distintivo in tutto o in parte coincidenti con quello del produttore.

Con la sentenza C-157/23 (Ford Italia), i giudici di Lussemburgo hanno dichiarato che l’articolo 3, par. 1, della direttiva 85/374/CEE va interpretato nel senso che “il fornitore di un prodotto difettoso deve essere considerato una ‘persona che si presenta come produttore’ di detto prodotto, ai sensi di tale disposizione, qualora tale fornitore non abbia materialmente apposto il suo nome, marchio o altro segno distintivo su siffatto prodotto, ma il marchio che il produttore ha apposto su quest’ultimo coincida, da un lato, con il nome di tale fornitore o con un elemento distintivo di quest’ultimo e, dall’altro, con il nome del produttore”.

Pertanto, anche chi non fabbrica veicoli ma si limita ad acquistarli dal fabbricante per distribuirli in un altro Stato membro, può essere considerato ‘produttore’, anche senza aver materialmente apposto il proprio nome, quando la coincidenza dei segni distintivi lo faccia apparire tale al consumatore. Il fornitore - ed è questo il caso specifico -, infatti, sfrutta la coincidenza con la propria denominazione sociale “per presentarsi al consumatore come responsabile della qualità del prodotto e suscitare … una fiducia paragonabile …al suo produttore”.

Sempre dalla direttiva Ue (art. 5) si evince che la responsabilità della persona che si “presenta come produttore” non è diversa da quella a cui è sottoposto il ‘vero’ produttore e che il consumatore può scegliere liberamente di chiedere il risarcimento integrale del danno ad uno qualsiasi dei responsabili, essendo la loro responsabilità solidale. In altre parole, secondo il legislatore dell’Unione la tutela del consumatore non sarebbe sufficiente se il distributore potesse ‘rinviare’ il consumatore al produttore, il quale può non essere conosciuto dal consumatore.

Si deve allora ritenere, afferma la Cassazione, che “il fornitore di un prodotto ‘si presenti come produttore’ quando il nome di tale fornitore o un elemento distintivo di quest’ultimo coincida, da un lato, con il nome del fabbricante e, dall’altro, con il nome, il marchio o un altro segno distintivo apposto sul prodotto da quest’ultimo”. La Corte Ue, conclude la Cassazione, ha dunque delineato “in modo inequivoco e completo la figura del fornitore/produttore ai fini della responsabilità insorta nei confronti del consumatore, illustrando come il fornitore possa giungere a presentarsi al consumatore quale produttore, creando quindi una estensione di responsabilità, che, dal lato del consumatore, significa un aumento di tutela, nell’ottica di un - necessario, considerato il tipo di mercato che si imprime sul rapporto tra le parti - favor consumatoris”.

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