Avvocati in esercizio senza 5 affari l’anno. Restano gli altri requisiti
Dall’11 dicembre in vigore il decreto che cancella il vincolo per rimanere nell’Albo. Controlli inesistenti
È stato cancellato da sabato scorso, 11 dicembre, l’obbligo per gli avvocati di avere «trattato almeno cinque affari per ciascun anno» per dimostrare l’esercizio «effettivo, continuativo, abituale e prevalente» della professione. Il requisito, infatti, che era previsto dal decreto 47 del 2016, è stato soppresso dal decreto 174 del 15 ottobre 2021 (entrato in vigore sabato), varato per mettere fine a una procedura di infrazione della Commissione Ue.
Gli altri requsiti
Restano però in piedi gli altri criteri per provare lo svolgimento effettivo della professione: la titolarità di una partita Iva attiva (o la partecipazione a una società o associazione professionale titolare di partita Iva attiva), il possesso di un indirizzo Pec, la disponibilità di locali e di un’utenza telefonica, l’assolvimento degli obblighi di aggiornamento professionale e la stipula di una polizza per la Rc professionale. Si tratta di requisiti che devono essere posseduti congiuntamente, con alcune eccezioni ed esenzioni (tra l’altro, sono esclusi i controlli per i primi cinque anni di iscrizione all’Albo). Per gli avvocati che non li rispettano scatta la cancellazione dall’Albo.
I controlli aspettano il decreto
La norma affida agli Ordini locali i controlli a campione sulle autocertificazioni presentate dagli avvocati che attestano il possesso dei requisiti. Ma, di fatto, queste verifiche finora non sono state fatte perché mancano le indicazioni sulle modalità con cui gli Ordini devono individuare, con sistemi automatici, le dichiarazioni sostitutive da sottoporre annualmente a controllo a campione: a dettarle doveva essere un decreto del ministero della Giustizia da adottare entro ottobre del 2016, ma che, al momento non è stato ancora emanato.Così, il Consiglio di Stato, nel parere reso a giugno sullo schema di decreto (poi diventato 174/2021), ha rilevato che la norma che richiedeva di trattare almeno cinque affari l’anno non è stata applicata, dato che «non risultano casi di cancellazione dall’Albo per questa motivazione».
Come si muovono gli Ordini
E il Consiglio nazionale forense, rispondendo lo scorso febbraio a un quesito posto dal Consiglio dell’Ordine di Ferrara, ha chiarito che, senza il decreto ministeriale, gli Ordini locali non possono procedere alle verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive degli avvocati. Tanto che l’Ordine di Roma, ad aprile, ha deciso di rinviare l’avvio delle verifiche sull’effettivo svolgimento della professione «all’esito dell’adozione del necessario decreto ministeriale».
Del resto, «sono controlli che non possiamo fare manualmente per i 26.400 avvocati iscritti a Roma - spiega il presidente, Antonino Galletti -: auspichiamo che ci venga fornito un software adeguato». A Milano «abbiamo avviato la revisione, raccogliendo sulla nostra piattaforma le informazioni autocertificate dagli iscritti - spiega Nadia Germana Tascona, componente del Consiglio dell’Ordine -, ma senza il decreto attuativo i controlli a campione sono bloccati. Il lavoro fatto è stato utile, perché i colleghi hanno aggiornato i dati. Se il Consiglio dell’Ordine rileva mancanze può avviare la procedura per cancellare un singolo iscritto, ma per verifiche sistematiche serve il decreto».