Avvocati, in Senato il Ddl che limita la responsabilità alla colpa grave
Prevista per oggi la discussione sul Ddl Zanettin di “Modifica della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di responsabilità per dolo o colpa grave nell’esercizio della professione forense”
«Per gli atti e i comportamenti posti in essere nell’esercizio della professione l’avvocato risponde dei danni arrecati con dolo e colpa grave; non può dar luogo a responsabilità l’attività di interpretazione di norme di diritto». È questa la formulazione dell’unico articolo del recante “Modifica all’articolo 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di responsabilità per dolo o colpa grave nell’esercizio della professione forense”, calendarizzato per oggi al Senato.
Si tratta del Ddl n. 745 approvato senza modifiche in sede referente dalla Commissione giustizia. L’articolo aggiunge dunque un ulteriore periodo all’articolo 3 della legge professionale con il quale si precisa che per gli atti e i comportamenti posti in essere nell’esercizio della professione l’avvocato risponde dei danni arrecati con dolo e colpa grave e che non può dar luogo a responsabilità l’attività di interpretazione di norme di diritto.
La legge professionale del 2012 del resto non prevede specifiche disposizioni in materia di responsabilità civile degli avvocati ma all’articolo 3, elenca i doveri dell’avvocato ed i principi cui deve ispirare la sua attività: indipendenza; lealtà; probità; dignità; decoro; diligenza; competenza; corretta e leale concorrenza.
Nella Relazione di accompagnamento si legge che l’intervento si rende opportuno per “ovviare ad alcune conseguenze negative derivanti dall’orientamento giurisprudenziale che ha riconosciuto la responsabilità civile dell’avvocato anche per colpa lieve, salvo che la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà e sempre che non sussista negligenza e imperizia”.
“Tale orientamento giurisprudenziale – prosegue la relazione - ha determinato un incremento delle cause intraprese da clienti che richiedono danni al difensore, anche in conseguenza di pronunce di inammissibilità dei ricorsi presentati avanti la Corte di cassazione”. E allora – continua- in considerazione del fatto che i giudizi definiti sulla base di una valutazione di inammissibilità sono una percentuale rilevante e crescente del totale di quelli decisi, non è da escludere il rischio di un aumento esponenziale del contenzioso.
Del resto, argomenta sempre la Relazione, la colpa lieve o l’imperizia potrebbe essere contestata al difensore anche nell’ipotesi di un mero errore interpretativo o, con un giudizio ex post, a fronte di un mutamento degli orientamenti della giurisprudenza.
Il proponente segnala poi che gli avvocati al pari dei giudici operano in un contesto di “notevole incertezza del diritto” e che proprio per questa ragione per i magistrati la disciplina del risarcimento dei nell’esercizio delle funzioni ne limita la responsabilità ai casi di dolo e colpa grave, con esclusione dunque dell’attività di interpretazione di norme di diritto. Il proposito del disegno di legge dunque è quello di “uniformare il regime della responsabilità civile, quanto meno sotto il profilo dei presupposti, delle due principali categorie di operatori del diritto”.