Avvocato specialista in diritto dei trasporti: come mantenere il titolo in assenza di corsi
Il Cnf chiarisce che in assenza di corsi di formazione in materia, l’avvocato può sempre dimostrare di aver esercitato in modo assiduo, prevalente e continuativo l’attività nel settore di specializzazione
Come può mantenere il titolo l’avvocato specializzato in diritto dei trasporti e della navigazione se non vi sono corsi in materia? Questa la domanda che il Consiglio dell’Ordine di Genova ha sottoposto al CNF, il quale con parere n. 60/2025, pubblicato il 12 novembre sul sito del codice deontologico forense, ha fornito i dovuti chiarimenti.
Il quesito
Nello specifico, il COA di Genova, chiede al Consiglio Nazionale Forense, “di sapere come possa l’avvocato che abbia ottenuto il titolo di specialista in diritto dei trasporti e della navigazione mantenere il titolo di specialista ove non siano disponibili corsi di formazione in tale materia”.
Il parere del CNF
Il Consiglio risponde rifacendosi al chiaro tenore dell’art. 11 del Regolamento di cui al dm n. 144/2015, a mente del quale in via alternativa rispetto a quanto previsto dall’articolo 10 del medesimo regolamento, il titolo di avvocato specialista, in assenza di corsi specifici in materia, “può essere mantenuto anche dimostrando di avere esercitato nel triennio di riferimento in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato nel settore di specializzazione, alle condizioni e con le modalità previste dalla medesima disposizione”.


-U18087733735nDJ-735x735@IlSole24Ore-Web.png?r=86x86)


