Giustizia

Cartabia, entro l'autunno riforma del processo civile, penale e del Csm

La settimana prossima gli emendamenti del Governo in materia penale. Giro di vite sugli appelli. Due ipotesi per la prescrizione

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di Francesco Machina Grifeo

"La riforma della giustizia è condizione perché arrivino in Italia, attenzione: non solo i 2,7 mld del PNRR destinati alla giustizia, ma i 191 mld destinati a tutta la rinascita economica e sociale italiana". Lo ha detto il ministro della Giustizia Marta Cartabia nel corso della riunione con i capigruppo della Commissione giustizia, aggiungendo che "il suo compito nella riunione di oggi è prevalentemente di ascoltare. Solo dopo, nei prossimi giorni, saranno messe a punto le proposte di emendamento". "Non possiamo guardarci come avversari – ha aggiunto -, ci confronteremo, ma l'obiettivo è un'impresa corale, avendo negli occhi le nuove generazioni".

"Entro la fine del 2021 - ha proseguito - devono essere approvate le leggi di delegazione per la riforma del processo civile, penale e del CSM. Se non approveremo queste tre importanti leggi di delegazione entro la fine dell'anno anzi prima della sessione di bilancio autunnale, mancheremo a un impegno assunto con la Commissione".

"Il grande è quello della durata dei processi". Una condizione, ha spiegato Cartabia, che determina due "disfunzioni" che costituiscono violazioni di principi costituzionali ed europei: il primo è quello dell'eccessivo numero di processi che si concludono con la prescrizione. "Con la prescrizione, la domanda di giustizia da parte delle vittime rimane frustrata. Lo Stato manca al suo compito. Il secondo è quello della violazione del fondamentale diritto alla ragionevole durata del processo da parte degli imputati. Un diritto garantito dalla Costituzione, oltre che dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo".

Da qui la necessità di intervenire sui tempi del processo penale "per due, apparentemente opposte, ma concomitanti ragioni: per assicurare che giustizia sia fatta; per contenere i rischi che il processo, anziché luogo di garanzia, si trasformi in un anticipo di pena, quanto meno sul piano sociale".

La Commissione europea del resto, ha ricordato Cartabia, ha imposto al governo italiano degli obiettivi chiari: "in cinque anni dobbiamo ridurre del 40% i tempi dei giudizi civili e del 25% dei giudizi penali". "Sono obiettivi davvero ambiziosi", ha aggiunto.

Cartabia ha poi stigmatizzato la spettacolarizzazione della giustizia affermando che se è vero che sul piano giuridico la persona non può essere considerata colpevole fino alla sentenza definitiva di condanna, "sul piano dell'effettività, con l'apertura di un processo penale l'imputato – specie se il fatto è reso pubblico nel circuito mediatico – è esposto a un giudizio (o meglio a un pregiudizio) di colpevolezza sociale che può avere gravi ripercussioni sulla sua reputazione, sulle sue relazioni personali e sociali, sull'attività economica e su molti altri aspetti della vita della persona".

E qualcosa trapela anche sul merito dei lavori delle Commissioni ministeriali. Il Governo intende infatti potenziare l'utilizzo delle tecnologie nel processo andando verso il principio della obbligatorietà anche alla luce della esperienza fatta con la pandemia. Vi sarebbe comunque una fase transitoria di prima applicazione graduale in cui differenziare sulla base del criterio di adeguatezza e di competenza digitale del personale coinvolto.

Un vero e proprio "Piano per la transizione digitale della Amministrazione della Giustizia" – con un Comitato tecnico-scientifico -, dovrebbe garantire il completamento della riforma della digitalizzazione del processo civile e penale, e l'adeguata dotazione tecnologica dei servizi tecnici ed informatici del Ministero, nonché l'adeguata formazione e l'aggiornamento degli addetti del settore giustizia.

Ma soprattutto sul fronte penale l'accento è posto anche sulle garanzie offerte alla difesa. Trasmissioni e ricezioni in via telematica dovranno assicurare al mittente e al destinatario certezza, anche temporale, degli invii. Nei casi di malfunzionamento dei sistemi informatici del Ministero, verranno predisposte soluzioni alternative ed effettive alle modalità telematiche che consentano il "tempestivo" svolgimento delle attività processuali. Sdoganato anche l'utilizzo delle videoregistrazioni ma come forma ulteriore di documentazione dell'interrogatorio e dell'attività di assunzione della prova dichiarativa. Sempre che ci sia il consenso delle parti, sarà poi possibile la partecipazione all'atto del procedimento o all'udienza a distanza.

Irreperibili - Sul processo in assenza tra le proposte vi è l'interruzione (non più sospensione) del procedimento nel caso di irreperibilità: sentenza inappellabile di non doversi procedere, revocabile nel caso in cui l'imputato sia successivamente rintracciato e l'ampliamento della possibilità di rimedi successivi a favore dell'imputato e del condannato giudicato senza avere avuto effettiva conoscenza della celebrazione del processo.

Indagini - Sulle indagini preliminari e udienza preliminare, si pensa ad una riorganizzazione del tempo a disposizione: con limitazione durata massima delle indagini (un anno) per le contravvenzioni. E razionalizzazione del meccanismo – farraginoso e poco trasparente – delle ripetute proroghe, con l'ampliamento per alcuni delitti del ‘tempo base' a disposizione degli inquirenti ma con la riduzione ad una del numero delle proroghe.

Appello - Novità anche in materia di Appello che diventerebbe un mezzo di impugnazione a critica vincolata a favore del solo imputato. Ma anche inammissibilità dell'appello per "aspecificità dei motivi"; inappellabilità delle sentenze di condanna e di proscioglimento da parte del pubblico ministero; inappellabilità delle sentenze di proscioglimento e dei capi civili delle sentenze di condanna ad opera della parte civile in sede penale. La commissione ha poi proposto la ricorribilità per Cassazione delle sentenze di primo grado da parte del pubblico ministero e della parte civile per tutti i motivi di cui all'articolo 606 del codice di procedura penale; la previsione, nel caso di annullamento della sentenza di proscioglimento, dell'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale volta ad assumere prove decisive. Infine, in caso di annullamento della sentenza ai soli effetti civili, rinvio al giudice civile ai sensi dell'articolo 622 codice di procedura penale con l'obbligo da parte di quest'ultimo di valutare le prove.

In sintesi il pm non può appellare, ma può andare direttamente in Cassazione. Se la Cassazione annulla, si torna in appello. Allo stesso tempo, in ottica di bilanciamento, anche l'imputato potrà fare appello solo per una lunga serie di motivi previsti dalla legge. Si tratta di una strutturazione dell'appello, quale revisione critica della sentenza e non come nuovo giudizio. Una necessità ribadita dalle Sezioni Unite della Cassazione nel 2016. Servirà dunque una motivazione più stringente per ricorrere in appello, da sempre collo di bottiglia dei processi.

Prescrizione - Sono due le proposte sulla prescrizione. La prima prevede di sospenderne il corso, per due anni, dopo la condanna in primo grado, e per un anno, dopo la condanna in appello. Si tratta dei termini di ragionevole durata del processo previsti, per quelle fasi, dalla legge Pinto. Se la pubblicazione della sentenza d'appello, o di cassazione, non interviene entro il termine di sospensione, cessano gli effetti di questa e il periodo di sospensione è computato ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere. Rispetto alla disciplina vigente, la proposta della Commissione esclude la sospensione della prescrizione per l'assolto e limita temporalmente, in modo ragionevole, la sospensione del termine dopo la condanna. In ciò la proposta si distingue dal lodo Conte.
La seconda proposta è del tutto alternativa e presuppone una scelta riformatrice più radicale, che allinei il nostro sistema al modello di altri ordinamenti, come ad esempio quello statunitense. La prescrizione, in questo caso, si interrompe con esercizio azione penale. Se il processo dura più di 4 anni in primo grado, 3 in appello e 2 in cassazione c'è improcedibilità. Parallelamente poi si ipotizza lo sconto della pena per irragionevole durata del processo. E se il processo è particolarmente lungo si potrebbe arrivare all'ineseguibilità della pena. Per gli assolti pensano a un indennizzo doppio rispetto alla Pinto.

Riti alternativi - Incentivi al ricorso al patteggiamento e ai riti alternativi. In particolare, per incentivare il patteggiamento, specie quello allargato, si prevede la possibilità di sostituire la pena detentiva fino a 4 anni con una misura alternativa alla detenzione, applicata dal giudice di cognizione a titolo di sanzione sostitutiva. Si potrà così patteggiare la detenzione domiciliare, ad esempio, senza attendere l'eventuale concessione della misura nel giudizio di esecuzione. Si patteggerà cioè con la certezza di evitare l'ingresso in carcere.

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