Giustizia

Separazione carriere: ok Senato a magistrati requirenti e giudicanti

Con l’approvazione dell’articolo 2 del Ddl di riforma costituzionale, primo via libera da palazzo Madama alla distinzione fra le toghe

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Via libera dall’aula del Senato all’articolo 2 della riforma della giustizia sulla separazione delle carriere. L’articolo 2 modifica l’articolo 102 della Costituzione introducendo “le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti”.

Al testo attuale del primo comma della norma (“La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario) vengono aggiunte le seguenti parole: ”le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti”.

Per il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, si tratta di “un altro, decisivo passo verso quel cambiamento epocale che renderà concreti, anche per l’Italia, i presupposti del giusto processo”.

Prosegue la discussione sugli articoli 3 e 4 del disegno di legge, rispettivamente dedicati al doppio Consiglio superiore – l’uno per la magistratura giudicante, l’altro per quella requirente – e alla nuova Alta corte disciplinare.

Dopo la pausa estiva e una volta conclusa la prima lettura, verrà avviato l’iter per la seconda lettura parlamentare con il doppio passaggio alla Camera e al Senato, come previsto dalla Costituzione. Il referendum è atteso per il 2026.

Art. 102 Costituzione

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario, le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del all’amministrazione della giustizia.

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