Giustizia

Separazione carriere, il Senato approva il primo articolo - Ripreso l’esame del testo

L’articolo 1 modifica l’articolo 87 della Costituzione prevedendo che il Presidente della Repubblica presieda anche il nuovo Csm requirente

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di Francesco Machina Grifeo

L’aula del Senato ha ripreso l’esame del disegno di legge sulla separazione delle carriere della magistratura. Prosegue in Aula l’illustrazione e il voto degli emendamenti, poco più di 1300 quelli presentati complessivamente.

Ieri è stato approvato il primo articolo dei complessivi otto della riforma. L’articolo interviene sull’articolo 87, decimo comma, della Costituzione che include tra i poteri del Presidente della Repubblica, la presidenza del Consiglio superiore della magistratura. A seguito della modifica si prevede che il Presidente presieda tanto il Consiglio superiore della magistratura giudicante, quanto il Consiglio superiore della magistratura requirente (anziché dunque l’unico Csm, com’è previsto dal decimo comma dell’articolo 87 della Costituzione nel testo vigente).

Il voto è avvenuto anche ricorrendo al cosiddetto “canguro”, un meccanismo che consente di accorpare più proposte di modifica in un solo voto. È presumibile che venga adottato anche oggi. Ciò nonostante, per il via libera alla riforma costituzionale si prevedono tempi lunghi. Al Senato il voto potrebbe slittare alla prossima settimana. Il testo ha avuto il primo ok alla Camera il 16 gennaio scorso, per l’approvazione definitiva serviranno quattro voti in totale.

Le opposizioni, con Alessandra Maiorino (M5s), Alfredo Bazoli e Andrea Giorgis (Pd) hanno contestato al governo l’intento di colpire i magistrati con questa riforma e non migliorare il servizio giustizia ai cittadini.

Sempre nella giornata di ieri, è iniziato l’esame e il voto degli emendamenti all’articolo 2 del ddl che modifica il primo comma dell’articolo 102 della Costituzione al fine di precisare che le norme sull’ordinamento giudiziario, che regolano la funzione giurisdizionale esercitata dai magistrati ordinari, debbano altresì disciplinare le distinte carriere dei magistrati requirenti e giudicanti.

I successivi articoli 3 e 4 specificano e articolano il principio della separazione delle carriere e dei due Csm per le due magistrature. L’art. 5 interviene sull’art. 106, terzo comma, Cost., con alcune modifiche consequenziali all’introduzione delle carriere separate. Gli articoli 6 e 7 operano modifiche di coordinamento rispettivamente all’art. 107, primo co., Cost. e all’art. 110, Cost. L’art. 8 contiene disposizioni transitorie, prevedendo che entro un anno dall’entrata in vigore siano adeguate le leggi sul Csm, sull’ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare.

Tornando all’esame del testo, sia il governo che il relatore Alberto Balboni (Fdi) hanno confermato il parere negativo a tutti gli emendamenti, compresi quelli che recepiscono alcune richieste avanzate dall’Ufficio Studi del Senato. Che, in un dossier di accompagnamento al testo, ha sottolineato la necessità di alcune piccole limature, interventi più di drafting per rendere compatibile la riforma con altre norme della Costituzione.

Più di sostanza un’altra richiesta, sollecitata in passato da altri giuristi e costituzionalisti. Il testo infatti introduce un’Alta Corte che giudica sul piano disciplinare i magistrati e le cui decisioni sono appellabili solo davanti alla stessa Corte. L’ufficio studi del Senato ricorda il contrasto con l’articolo 111 della Costituzione il quale “prevede che contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge”. La maggioranza e il governo devono ora valutare se accogliere la richiesta di modifica, che però farebbe tornare il ddl alla Camera per la conferma del testo.

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