LA QUESTIONE
I crediti fiscali derivanti dal c.d. superbonus 110% rientrano tra i contributi o le altre erogazioni pubbliche ai sensi dell’art. 316-ter c.p.? Quali “costi” possono considerarsi effettivamente ammessi, pena l’insorgenza di responsabilità penale per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato?
Premessa
Il Superbonus 110% nasce quale misura di incentivazione fiscale a favore dei contribuenti che effettuino specifici interventi edilizi (efficientamento energetico, miglioramento sismico e altre opere ritenute meritevoli). La norma di riferimento è l’art. 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che delimita la categoria delle spese detraibili, identificandole, in ogni caso, con quelle “documentate e sostenute” in diretta correlazione con i lavori ammessi al beneficio.
L’art. 316-ter c.p. punisce il reato...
Argomenti
I punti chiave
- Erogazione diretta versus agevolazione fiscale: la linea di confine
- Il criterio di “funzionalità” delle spese agli interventi agevolati e la sua violazione
- Documentazione contabile e verifiche fiscali: il ruolo probatorio
- Conseguenze sanzionatorie e implicazioni pratiche della decisione della Cassazione
- La sentenza della Corte di cassazione penale del 28 febbraio 2025, n. 8389
- Conclusioni e osservazioni finali
- la PRATICA
- la SELEZIONE GIURISPRUDENZIALE
EDITORIALE - Riforma della Giustizia, l'ossessione delle nomine e del nuovo ruolo del Csm
di Giovanni Verde - Professore emerito presso l'Università «Luiss-Guido Carli» di Roma