Civile

Catasto: avviso di accertamento adeguatamente motivato se il contribuente sceglie il Docfa

L'accertamento deve contenere le specificazioni relative alle valutazioni, se compiute su elementi diversi da quelli indicati dal proprietario dell'immobile

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di Giampaolo Piagnerelli

Il contribuente non può proporre appello sulla nuova rendita catastale qualora lo stesso abbia presentato una dichiarazione con l'indicazione della consistenza, della categoria e della classe dell'immobile, dati peraltro acclarati nella loro correttezza dall'ufficio tecnico erariale. Il ricorrente ha proposto appello in Cassazione (sentenza n. 8282/22) in quanto riteneva che gli atti impugnati difettassero di motivazione posto che l'avviso di accertamento catastale, che pure faceva riferimento a una dichiarazione di variazione per diversa distribuzione degli spazi interni dell'immobile, non recava alcuna indicazione dei criteri comparativi impiegati per l'attribuzione della superiore classe (la n. 5) né sul punto esplicitava i relativi parametri di riferimento che erano stati introdotti nel corso del giudizio di primo grado e (ulteriormente) precisati nel giudizio di appello. In particolare - secondo la Cassazione (che ha bocciato il ricorso del contribuente) - ciò che rileva nella materia del classamento è la congruità tra la dichiarazione presentata dal contribuente sulla base dell'indicazione di diversi parametri e il parere dell'ufficio tecnico erariale.

La Docfa. Chiarito questo la Cassazione ha evidenziato come diversamente sussista un altro modo per attribuire un nuovo classamento attraverso l'avviso di accertamento. Cioè l'utilizzo della procedura Docfa (acronimo di documenti catasto fabbricati, ed è un software con cui i tecnici e i professionisti del settore presentano pratiche di catasto all'agenzia delle entrate e agli uffici di competenza del territorio). In tale ipotesi l'avviso di accertamento con il quale l'Amministrazione intende rettificare la proposta di variazione di classamento e rendita, avanzata dal contribuente con la procedura Docfa, deve invece essere adeguatamente motivato, ossia deve contenere le specificazioni relative alle valutazioni, se compiute su elementi diversi da quelli indicati dal proprietario dell'immobile.

Nel caso specifico però questa procedura non è stata presentata, pertanto l'amministrazione non era tenuta a motivare la sua procedura.

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