Comunitario e Internazionale

Cgue: famiglia per metà europea, scatta il diritto di soggiorno derivato

Lo ha stabilito la Corte Ue, sentenza nelle cause riunite C 451/19 e C 532/19 (Subdelegación del Gobierno en Toledo)

Arrivano i chiarimenti della Corte Ue sul diritto di soggiorno in dipendenza di uno stretto rapporto di parentela e coabitazione. In particolare, i giudici di Lussemburgo, sentenza nelle cause riunite C 451/19 e C 532/19 (Subdelegación del Gobierno en Toledo) chiariscono che siamo davanti a un "rapporto di dipendenza" di natura tale da giustificare la concessione di un "diritto di soggiorno derivato" al genitore (cittadino non UE) di un cittadino dell'Unione minorenne qualora egli coabiti stabilmente con l'altro genitore che invece è cittadino dell'Unione.

Tale rapporto di dipendenza, dunque, sussiste qualora un minore, cittadino dell'Unione, sia costretto a lasciare il territorio dell'Unione per seguire il genitore non UE a sua volta obbligato a lasciare tale territorio a seguito del diniego di un diritto di soggiorno derivato all'altro figlio minorenne, cittadino non UE.

Per la Corte le domande di ricongiungimento familiare non possono essere respinte senza che si sia esaminato se sussista un rapporto di dipendenza che possa costringere il cittadino dell'Unione a lasciare il territorio dell'Unione.

Peraltro, prosegue la decisione, qualora il cittadino dell'Unione sia minorenne (il che si verifica in uno dei due casi sottoposti alla Corte), se il genitore coabita stabilmente con l'altro genitore, cittadino dell'Unione, del minore, vi è la presunzione relativa che sussista un siffatto rapporto di dipendenza. Infatti, quando il cittadino dell'Unione minorenne coabita stabilmente con i due genitori e quando, pertanto, questi ultimi condividono quotidianamente l'affidamento di tale figlio nonché l'onere giuridico, affettivo e finanziario di quest'ultimo, tale rapporto di dipendenza può essere presunto.

Resta il fatto che, anche in questo caso, gli Stati membri possono negare, a determinate condizioni, la concessione di un diritto di soggiorno derivato a tale genitore cittadino non UE per motivi connessi al mantenimento dell'ordine pubblico e alla salvaguardia della sicurezza pubblica.

Inoltre, la Corte ha dichiarato che sussiste un rapporto di dipendenza, di natura tale da giustificare la concessione di un diritto di soggiorno derivato a favore del figlio minorenne, cittadino non UE, del coniuge non UE di un cittadino dell'Unione che non ha mai esercitato la sua libertà di circolazione (il che si verificava nel secondo caso) qualora dall'unione tra tale cittadino dell'Unione e il coniuge sia nato un figlio, cittadino dell'Unione che non abbia mai esercitato la sua libertà di circolazione, e quest'ultimo si vedrebbe costretto a lasciare il territorio dell'Unione ove il figlio minorenne, cittadino non UE, fosse obbligato a lasciare il territorio dello Stato membro di cui trattasi. Infatti, il genitore non UE soggiornante con il figlio minorenne non UE potrebbe essere costretto ad accompagnarlo, il che potrebbe altresì obbligare il figlio minorenne, cittadino dell'Unione, a lasciare tale territorio.

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