Penale

Colpa medica: linee guida sempre adeguate alla specificità del caso concreto

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di Giuseppe Amato

In materia di responsabilità professionale del medico, il disposto dell'articolo 590-sexies, introdotto dalla legge 8 marzo 2017 n. 24 (cosiddetta “legge Gelli-Bianco”) è subordinato, nella sua operatività all'emanazione di linee-guida «come definite e pubblicate ai sensi di legge». La Cassazione , sentenza 47748/2018, ricorda che la norma richiama, infatti, l'articolo 5 della stessa legge, che detta un articolato iter di elaborazione e di emanazione delle linee-guida, di guisa che, in mancanza di linee-guida approvate ed emanate mediante il procedimento di cui al citato articolo 5, non può farsi riferimento all'articolo 590-sexies del codice penale, se non nella parte in cui questa norma richiama le «buone pratiche clinico-assistenziali».

Ne deriva che la possibilità di riservare uno spazio applicativo all'articolo 590-sexies del codice penale è ancorata all'opzione ermeneutica consistente nel ritenere che le linee­ guida attualmente vigenti, non approvate secondo il procedimento di cui all'articolo 5 della legge n. 24 del 2017, possano venire in rilievo, nella prospettiva delineata dalla norma in esame, come buone pratiche clinico-assistenziali. Opzione ermeneutica non agevole ove si consideri che le linee guida differiscono notevolmente, sotto il profilo concettuale, prima ancora che tecnico-operativo, dalle buone pratiche clinico-assistenziali, sostanziandosi in raccomandazioni di comportamento clinico sviluppate attraverso un processo sistematico di elaborazione concettuale, volto a offrire indicazioni utili ai medici nel decidere quale sia il percorso diagnostico­ terapeutico più appropriato in specifiche circostanze cliniche: esse consistono, dunque, nell'indicazione di standards diagnostico-terapeutici conformi alle regole dettate dalla migliore scienza medica, a garanzia della salute del paziente e costituiscono il condensato delle acquisizioni scientifiche, tecnologiche e metodologiche concernenti i singoli ambiti operativi, e, quindi, si sostanzino in qualcosa di molto diverso da una semplice buona pratica clinico-assistenziale.

Come è noto, in tema di responsabilità del medico, l'articolo 6 della legge 8 marzo 2018 n. 24 (cosiddetta “legge Gelli- Bianco”), nell'abrogare l'articolo 3, comma 1, della legge 8 novembre 2012 n. 189 (cosiddetta “legge Balduzzi”), secondo cui «l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve», ha introdotto nel codice penale l'articolo 590-sexies del codice penale, dedicato alla responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario, che recita: «1. Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. Qualora l'evento si è verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto».

Con riferimento alle “linee guida”, si deve quindi trattare, come recita il comma 1 dell'articolo 5 della stessa legge n. 24 del 2017, di linee guida pubblicate con la dettagliata disciplina prevista dal successivo comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del ministro della Salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da aggiornare con cadenza biennale. All'evidenza, è una soluzione apprezzabile laddove per un verso offre spazi sicuri di operatività per il sanitario, e per altro verso esclude il rischio di fare entrare nel processo ricostruzioni - magari opinabili o frutto di convinzioni soggettive - sulle buone prassi da invocare nel caso concreto a opera dei consulenti/periti chiamati a giudicare dell'operato del sanitario.

In senso contrario, però, non si può trascurare il rischio potenziale di “irreggimentare” in tal modo l'approccio del sanitario alla cura del caso sottopostogli, finendo con il mortificare di fatto la specificità professionale del singolo medico, chiamato a prendere su di sé il rischio della scelta tra il seguire pedissequamente le linee guida codificate (per eludere la responsabilità, comunque vada) e il percorrere un percorso diagnostico o curativo differente, di cui si sia intimamente convinti e/o che trovi conforto in buone prassi non codificate (ma con l'impossibilità o la difficoltà di valersi poi della non punibilità).

Questo è un dubbio operativo di non poco momento, ove si consideri che le buone prassi assistenziali [diverse da quelle “codificate” come sopra], nel disegno della legge, assumono un ruolo esimente solo se queste ultime manchino. Si tratta di una scelta che, se vale - come detto - a ricondurre a certezza il tema delle linee guida valevoli per l'esonero della responsabilità, porta con sé l'inconveniente di “condizionare” il sanitario che, invece, sia convinto di coltivare un (diverso) percorso terapeutico, ritenuto migliore per il paziente, ma non “codificato”.

La verità - per non ridurre la professione sanitaria a una professione meccanicistica - è che le linee guida, anche se codificate nei rigorosi termini formali indicati nella legge n. 24 del 2017, non possono affatto eliminare l'autonomia del medico nelle scelte terapeutiche, giacché questi è sempre tenuto a prescegliere la migliore soluzione curativa per il paziente. E di questa situazione è consapevole lo stesso legislatore allorquando evoca la necessità che le linee guida devono pur sempre essere adeguate alla specificità del caso concreto.

Cassazione – Sezione IV penale – Sentenza 19 ottobre 2018 n. 47748

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