Comunitario e Internazionale

Commercio, un unico ente nazionale certifica l'accreditamento per valutazioni di conformità

La posizione di "esclusiva" affidata ad Accredia in Italia non viola le libertà fondamentali del Trattato

di Paola Rossi

Non viola le regole della concorrenza l'affidamento a un unico organismo nazionale dell'attività di rilascio del certificato di accreditamento agli enti di valutazione della conformità dei prodotti. Non sono di conseguenza valide in Italia le certificazioni rilasciate da un organismo di accreditamento di un Paese terzo.
La Corte Ue con la sentenza sulla causa C-142/20 ha così risolto il rinvio pregiudiziale del giudice amministrativo italiano che chiedeva se tale "esclusiva" di Accredia - l'ente unico nazionale per l'accreditamento - violasse i principi di uguglianza, di libera prestazione dei servizi e della piena concorrenza. La risposta della Cgue è che, per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, l'attività di accreditamento e vigilanza del mercato deve essere svolta da un unico organismo nazionale.
La tutela della sicurezza dei consumatori è interesse generale che rientra nell'esercizio di pubblici poteri e di conseguenza giustifica l'esclusione dal mercato dell'attività di accreditamento svolta dagli organismi di vigilanza.

Il rinvio pregiudiziale
Il laboratorio di analisi di conformità dei prodotti, che ha presentato ricorso al Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, rivendicava l'equivalenza dell'accreditamento che aveva ottenuto da un ente statunitense. I
giudici amministrativi hanno chiesto a quelli di Lussemburgo se l'affidamento a un unico organismo nazionale per l'accreditamento dei laboratori di analisi, come prescritto ael regolamento Ue n. 765/2008, si ponga in contrasto o meno con i principi fondamentali dell'Unione e in particolare con quelli che assicurano la concorrenza sul mercato.
La Cgue conferma che il regolamento è contrario a una legislazione nazionale secondo cui l'attività di accreditamento possa essere svolta da organismi diversi da quello unico nazionale di accreditamento e aventi sede in uno Stato terzo. E tale prescrizione non viene meno anche se tali organismi di Paesi terzi rispettino le norme internazionali o risultino in possesso di una qualifica equivalente a quella dell'unico organismo nazionale di accreditamento.
La Corte sottolinea che la condizione di "unicità" degli organismi nazionali di accreditamento, designati in ciascuno Stato membro, assicura un maggior controllo univoco sull'attività degli enti accreditati per la valutazione di conformità e sui prodotti che beneficiano della libera circolazione nell'Ue, in particolare, sul loro grado di protezione della salute e della sicurezza delle persone, dell'ambiente e dei diritti dei consumatori.

Attività di rilevanza pubblica
La Corte conclude spiegando la legittimità di tali limitazioni imposte dal regolamento del 2008: l'accreditamento degli organismi di valutazione è attività affidata a soggetti nazionali che non svolgo attività commerciale e per i quali è esclusa qualsiasi finalità di lucro. Si tratta quindi di esercizio di pubblici poteri da svolgere in piena indipendenza e con assoluta imparzialità. Da cui il motivo dell'affidamento unico.

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