Società

Composizione negoziata, il nuovo strumento per la soluzione della crisi d'impresa

Con il varo della "Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa" (art. 2 D.L. 118/2021), il legislatore ha voluto fornire agli imprenditori uno nuovo strumento per promuovere l'uscita dalle difficoltà modellato su quello della Composizione assistita dagli OCRI prevista nel CCI

di Gianfranco Benvenuto*

Il 24 ottobre 2021 è stato pubblicato in G.U. il D.L. n 118 recante "Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia".

Il legislatore, per riempire il vuoto provocato dal nuovo differimento del Codice della Crisi (di seguito: CCI, la cui entrata in vigore è differita al 16/05/2022 con l'eccezione del titolo II disciplinante l'allerta che entrerà in vigore il 31/12/2023), ha voluto fornire agli imprenditori colpiti dalla crisi pandemica uno nuovo strumento rapido per promuovere l'uscita dalle difficoltà modellato su quello della Composizione assistita dagli OCRI prevista nel CCI; il nuovo strumento è denominato: " Composizione negoziata della crisi ".

Come ormai diffusamente riferito da molti articoli sulle riviste di settore, lo strumento si rivolge a quegli imprenditori che si trovino nella condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende "probabile la crisi o l'insolvenza" e che offrano un piano che renda "concrete le prospettive di risanamento".

Il piano viene proposto sotto l'accreditamento di un "esperto" nominato da una commissione istituita in CCIAA che assicura per i successivi 180 gg il proprio sostegno indipendente alle trattative.

Se in questo tempo il piano riscuote il gradimento dei creditori, gli sbocchi possono essere formalmente i più diversi (ADR, contratto con taluni volto alla conservazione della continuità aziendale, piano attestato) ma tutti tesi a ricucire la crisi con gli effetti che ormai siamo abituati a conoscere: esenzione da revocatorie, protezione dalle procedure esecutive e cautelari, vantaggi fiscali per tutti, conservazione degli affidamenti bancari e dei contratti in corso (anche se inadempiuti).

In caso contrario si accede ad un concordato liquidatorio veloce ed estremamente semplificato la cui fase preparatoria dura il tempo dell'informativa ai creditori ai quali è sufficiente assicurare una qualche "utilità" e nulla di più: con grande pragmatismo in questo contesto la vendita dell'azienda può avvenire liberamente salvo semplici "sondaggi" senza l'aggravio garantistico (ma per lo più ipocrita) delle vendite competitive.

Dunque, un tracciato semplice e funzionale per salvare il salvabile o liquidare ciò che erode ricchezza, senza tutti quei convenevoli che nel tempo si sono rivelati più che opportunità per il ceto creditorio, una fonte di rendita di posizione per molti professionisti.

Lo snodo virtuoso di questo processo è il "pass" d'ingresso il cui rilascio è rimesso ad una valutazione professionale dell'esperto ma rinforzato da un indispensabile paracadute per orientarlo nelle scelte ed evitargli gli scivoloni più vistosi.

L'esperto, una volta nominato, deve dare un giudizio sulle concrete prospettive di risanamento permettendo all'esito positivo della valutazione l'accesso alle trattative con i creditori solo all'imprenditore virtuoso che abbia fatto ricorso preventivo allo strumento.

Poiché, tuttavia, tra gli effetti della procedura c'è anche la sospensione delle procedure di fallimento, qualcuno potrebbe immaginare che le maglie dello strumento siano larghe a sufficienza da permettere l'accesso anche a chi si trovasse in uno stato di crisi, per così dire, maturo.

Se ciò accadesse, si darebbe spazio all'abuso capace di provocare danni importanti in quanto il ritardo di 180 gg nella dichiarazione di fallimento di un debitore che nel frattempo conserva la libertà di pagamento ed anche di atti di straordinaria amministrazione, sono un tempo enorme che si tradurrebbero in pregiudizi altrettanti gravi di cui l'esperto finirebbe per rispondere.

Già questo pensiero dovrebbe indurre l'esperto alla prudenza nella valutazione delle concrete prospettive di risanamento ma ove fosse incerto o "tirato per la giacca" dall'imprenditore, ha uno strumento formidabile a cui affidarsi e capace di porlo al riparo da critiche: il test presente sulla piattaforma ad hoc messa a disposizione dal ministero (art 3 co.1.D.L.118/2021: "E' istituita una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura").

L'art 3 D.L.118/2021 al co. 2 aggiunge: "Sulla piattaforma è disponibile una lista di controllo particolareggiata…omissis…che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento accessibile da parte dell'imprenditore…omissis…".

Dunque, all'esperto, per porsi al riparo da critiche, sarà sufficiente riportarsi ai risultati del test: se è positivo le trattative potranno iniziare, se negativo chiederà al segretario della CCIAA l'archiviazione.

Ma il test rivela una potenzialità assai meno prosaica e capace di spingere tutto il ceto imprenditoriale verso comportamenti virtuosi che guardano alla prevenzione.

Visto che l'accesso è aperto a tutti e la compilazione si prospetta semplice, chiederne gli esiti dovrebbe essere un "must" per tutti gli imprenditori: a seconda dei valori del test si potrà decidere il futuro della prosecuzione dell'attività con un innegabile vantaggio per coloro che vi si sottoporranno, perché se risulterà che i conti sono in ordine, l'imprenditore si sarà dotato di una sorta di "green pass" che gli permette di proseguire nell'attività senza patemi, se dovessero risultare una situazione di squilibrio patrimoniale-finanziario dovrebbe invece accedere alla procedura di composizione negoziale come richiede peraltro il rispetto delle regole di diligenza.

Chi dovesse, invece, fallire senza aver fatto il test o peggio averne ignorato gli esiti, sarebbe passibile di sicura responsabilità per aver omesso di dotarsi di un assetto di prevenzione di facile accesso e aver omesso di ricorrere tempestivamente agli strumenti messi a disposizione dall'ordinamento per il veloce recupero dell'equilibrio finanziario e della continuità aziendale, come prescritto dall'art. 2086 c.c. che è presente nel nostro ordinamento (anche se ancora non bene conosciuto) da oltre due anni.

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*A cura dell' Avv. Gianfranco Benvenuto, Studio legale Gianfranco Benvenuto

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