Nuove misure in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale
Il Governo, a fronte dell'aumento delle imprese in difficoltà o insolventi, ha (ulteriormente) differito la data di entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e introdotto la procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa
Con il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 , "Recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 202 del 24 agosto 2021 e in vigore dal 25 agosto 2021, il Governo - avendo ritenuto «la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure di supporto alle imprese per consentire loro di contenere e superare gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 ha prodotto e sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale», nonché considerato, «a tal fine, l'esigenza di introdurre nuovi strumenti che incentivino le imprese ad individuare le alternative percorribili per la ristrutturazione o il risanamento aziendale e di intervenire sugli istituti di soluzione concordata della crisi per agevolare l'accesso alle procedure alternative al fallimento esistenti» - ha previsto diverse tipologie di intervento.
In primis è stato disposto il differimento al 16 maggio 2022 della data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante il "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" (cfr. articolo 1, lettera a).
La data di entrata in vigore del Titolo II della Parte Prima del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, dedicato alle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, è stata, invece, differita al 31 dicembre 2023 (cfr. articolo 1, lettera b).
La novità di maggior rilievo consiste nell'introduzione della procedura di "Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa" (cfr. articolo 2), quale nuovo strumento di ausilio all'imprenditore commerciale e agricolo che «si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza» (articolo 2, comma 1), quando «risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa» (articolo 2, comma 1): si tratta di una procedura su base volonataria che prevede l'affiancamento all'imprenditore di un «esperto indipendente», il quale «agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni» di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, «anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa» (articolo 2, comma 2).
Alla procedura di composizione negoziata si accede tramite una piattaforma telematica nazionale, «accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura» (articolo 3, comma 1).
Nell'elenco degli esperti, formato presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, possono essere inseriti «gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili; gli iscritti da almeno cinque anni all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa; gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati […] coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza» (articolo 3, comma 3).
L'esperto «deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale» (articolo 4, comma 1).
L'imprenditore che intenda accedere alla procedura di composizione negoziata può chiedere «l'applicazione di misure protettive del patrimonio» (articolo 6, comma 1) con istanza pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto: «dal giorno della pubblicazione, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Non sono inibiti i pagamenti» (articolo 6, comma 1).
Dalle misure protettive sono espressamente esclusi «i diritti di credito dei lavoratori» (articolo 6, comma 3).
I creditori interessati dalle misure protettive «non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori» (articolo 6, comma 5).
Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di composizione negoziata nel registro delle imprese e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza «la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata» (articolo 6, comma 4).
L'istanza di composizione negoziata «non può essere presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o con ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267» (articolo 23, comma 2).
Il decreto-legge n. 118 del 2021 è, intervenuto sull'articolato del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ("Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa"), segnatamente, sugli istituti di soluzione concordata della crisi (id est, concordato preventivo e accordi di ristrutturazione dei debiti), mediante la modifica degli articoli 180 ("Giudizio di omologazione"), 182-bis ("Accordi di ristrutturazione dei debiti"), 182-quinquies ("Disposizioni in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti"), 182-septies ("Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria"), 186-bis ("Concordato con continuità aziendale") e 236 ("Concordato preventivo e, accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, e convenzione di moratoria e amministrazione controllata") e l'introduzione degli articoli 182-octies ("Convenzione di moratoria"), 182-novies ("Accordi di ristrutturazione agevolati") e 182-decies ("Coobbligati e soci illimitatamente responsabili").
Il Governo ha, infine, disposto l'improcedibilità fino al 31 dicembre 2021 dei ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo e per la dichiarazione di fallimento «nei confronti di imprenditori che hanno presentato domanda di concordato preventivo ai sensi dell'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, omologato in data successiva al 1° gennaio 2019» (articolo 23, comma 1).